Manutenzione straordinaria dell’edificio, l’assemblea condominiale è sovrana

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Il condomino non può ricorrere all’autorità giudiziaria senza prima aver interpellato l’organo assembleare per le decisioni relative alle parti comuni dell’edificio

Una richiesta di risarcimento pari a 15mila euro per eliminare lo stato di degrado e di pericolo in cui versava lo stabile in cui abitavano. E’ la richiesta avanzata da alcuni condomini nei confronti di un Comune della provincia di Lecce, titolare di un fabbricato in un contesto di Edilizia Residenziale Pubblica, presso cui gli attori della causa avevano riscattato un appartamento che gli era stato assegnato come alloggio. I condomini sostenevano che l’immobile avesse subito dei danneggiamenti e che questi fossero di responsabilità esclusiva del Comune, che non aveva effettuato la manutenzione straordinaria del fabbricato.
La municipalità si era costituita in giudizio controbattendo di non essere in realtà proprietaria di alcun immobile, dal momento che le sei unità abitative che ne facevano parte erano state vendute ad altri soggetti privati. Tali soggetti, pertanto, erano stati chiamati in causa e avevano anch’essi chiesto il rigetto delle domande degli attori, in quanto infondate. L’Amministrazione comunale, inoltre,  non riteneva di essere responsabile per i reati previsti dagli articoli 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) e 2043 (risarcimento per fatto illecito) del codice civile poiché tali fatti sarebbero stati in realtà addebitabili al comportamento negligente degli attori che avevano omesso gli ordinari interventi manutentivi. Semmai era ipotizzabile un concorso colposo ex art. 1227 del codice civile (concorso del fatto colposo del creditore).
Il Tribunale di Lecce, nel pronunciarsi sulla vicenda con sentenza n. 4925 del 18 novembre 2016, ha evidenziato che, in materia condominiale, il singolo condomino non può adire l’autorità giudiziaria senza prima aver interpellato l’assemblea. In base alla normativa vigente, infatti, l’assemblea di condominio è “autorità sovrana a decidere delle questioni relative alle opere di straordinaria manutenzione delle parti comuni dell’edificio”. Ricorrendo all’assemblea si garantisce il diritto di tutti i partecipanti all’amministrazione della cosa comune consentendo ai condomini di partecipare alle scelte in materia di opere straordinarie.
Anche la Corte di Cassazione si era espressa in tal precisando, con sentenza n. 4213/1982 che in tema di comunione, non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese ed all’amministrazione delle cose comuni prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell’assemblea dei comproprietari cui spetta ogni determinazione al riguardo. Secondo il giudice, quindi, poiché nel caso in esame gli attori non si erano nemmeno rivolti all’assemblea, prima di rivolgersi al giudice, la domanda doveva essere considerata inammissibile. Peraltro, i promotori della causa non potevano lamentare danni all’alloggio di loro proprietà e alla salute, in quanto avrebbero potuto evitarli attivandosi per tempo e sollecitando il condominio alla gestione della cosa comune, secondo l’iter previsto dalla legge in materia.
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