Affinché si configuri il reato di mobbing lavorativo le condotte del datore devono essere persecutorie, sistematiche e ripetute in un arco di tempo breve
Il datore di lavoro non è punibile per il reato di mobbing qualora le condotte che gli vengono contestate avvengano a distanza di anni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – sezione lavoro – con la sentenza n. 28098/2017.
Il reato di mobbing
Affinché sia configurabile il reato di mobbing lavorativo previsto dalla normativa vigente la giurisprudenza ritiene necessaria la sussistenza di quattro parametri: una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere contro la vittima, con intento vessatorio, in modo miratamente sistematico e prolungato; la lesione della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio; l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Il caso
Nella vicenda esaminata dagli Ermellini, il lavoratore chiedeva il risarcimento per il danno causato dal datore di lavoro, contestando a quest’ultimo condotte di mobbing nell’esercizio del suo potere disciplinare.
Episodi caratterizzati, a suo dire, da un’ inusitata frequenza.
I Giudici della Suprema Corte, tuttavia, hanno rilevato che i comportamenti oggetto del caso, erano distaccati di diversi mesi di tempo da ulteriori contestazioni disciplinari non seguite da sanzione o dichiarate giudizialmente illegittime.
La decisione della Corte
La Cassazione, ha quindi ritenuto che le condotte del datore di lavoro fossero inidonee a configurare l’ipotesi di mobbing lavorativo.
Tale reato, infatti, presuppone che le condotte del datore di lavoro in danno del dipendente siano persecutorie, sistematiche e ripetute in un arco di tempo breve.
Gli episodi, in questo caso, erano invece “sforniti del carattere della sistematicità, della durata dell’azione e non collegati tra loro da un medesimo intento persecutorio”.
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