Il Tribunale di Trieste fornisce chiarimenti in merito alla legittimità del pernotto dal padre del bambino contro il volere della madre in una apposita sentenza.

Il Tribunale di Trieste con la sentenza del 5 settembre 2018 ha fornito precisazioni importanti in merito alla legittimità del pernotto dal padre da parte del bambino anche contro il volere della madre.

Secondo i giudici, in mancanza di elementi concreti nel senso dell’inadeguatezza del padre, il minore può dormire a casa sua, ma con un’introduzione del pernotto graduale.

Pertanto, il pernotto dal padre è possibile anche se la madre non è d’accordo.

La vicenda         

Nel caso di specie, il giudice ha disposto, disattendendo le richieste della madre che, pur non mettendo in discussione l’affidamento condiviso del figlio, non voleva che lo stesso pernottasse presso l’altro genitore. O almeno non prima del compimento dei tre anni di età.

Tuttavia, secondo i giudici, il collocamento del minore deve essere disposto dando adeguato spazio a entrambi i genitori.

Inoltre va tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi di entrambi.

Quanto al resto, essendo il bimbo ormai svezzato, non c’è nulla che possa impedire al bambino il pernotto dal padre.

Almeno, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del genitore.

Tuttavia, posto che sino al momento della sentenza il bambino era stato da solo con il padre solo tre mezze giornate a settimana, il Tribunale ha stabilito che sino a marzo 2019 il figlio pernotterà dal papà solo un giorno a settimana.

Questi diventeranno due da aprile 2019 e tre dopo il compimento del terzo anno di età.

Il pernotto dal padre dovrà dunque essere graduale, ma è pienamente legittimo.

Le festività sono state divise in due gruppi, durante i quali il bambino, ad anni alterni, starà con il padre o con la madre. Quanto al primo Natale, al fine di garantire la gradualità nell’introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019, seguirà il regime ordinario.

D’estate, infine, è stato deciso che il figlio passerà il tempo per due intere settimane non consecutive solo con un genitore. Poi, per due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro.

Alla luce però della elevata conflittualità dei due ex coniugi, per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre e dal padre separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno.

Laddove le scelte prese senza l’accordo siano fonte di spese straordinarie, di queste si farà carico interamente il genitore che ha preso la decisione.

Il padre, inoltre, aveva chiesto al Tribunale anche di impedire che il minore stesse da solo con i nonni materni. Per il collegio, però, visti gli impegni lavorativi ai quali devono far fronte, il loro sostegno deve considerarsi un fattore positivo per il piccolo.

Infine, vista la forte conflittualità tra i due genitori e le rispettive famiglie, si dovranno ridurre al minimo le occasioni di contatto “in contesti privati in cui la situazione possa degenerare più facilmente”.

 

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