In caso di sinistro stradale, se è dimostrata l’esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, la controparte non è tenuta a provare il superamento della presunzione di colpa

La presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c. ha funzione meramente sussidiaria. Essa opera solamente quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12610/2018 pronunciandosi in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale.

Per gli Ermellini, quindi,  ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno dei conducenti, l’altro è esonerato dalla presunzione. Quest’ultimo, inoltre, non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso esaminato un ciclista era stato condannato dal Giudice di Pace al risarcimento dei danni cagionati a un automobilista. A bordo del proprio velocipede, infatti,  aveva investito l’autovettura della controparte “invadendo la corsia di pertinenza di questa”. La decisione era stata confermata anche in sede di appello.

Il convenuto aveva quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della normativa. In particolare, lamentava la carenza di accertamento sull’irreprensibilità della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista. A suo giudizio questa sarebbe stata da escludersi in base ad una più attenta valutazione del materiale istruttorio.

La Suprema Corte ha evidenziato come il tribunale avesse nei fatti escluso l’evitabilità dell’impatto da parte della conducente della vettura.

La donna stava percorrendo il proprio senso di marcia e aveva incrociato casualmente  l’autovettura che il ciclista aveva deciso di sorpassare.  Una manovra effettuata, secondo i giudici del merito, “con estrema avventatezza” e “senza che le condizioni di sicurezza imposte dalle norme espressamente richiamate glielo consentissero”.

Per la Cassazione,  “la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico”.

Inoltre, chiariscono dal Palazzaccio, “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto”. Essa può anche risultare indirettamente “tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente”.

 

Leggi anche:

CICLISTA DANNEGGIATO NON FA ISPEZIONARE LA BICI, NO AL RISARCIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui