Il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 36/2017 ha confermato la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio

La vicenda

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo aveva formulato un quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio.

Dopo aver richiamato il parere n. 23/2013 con il quale il Consiglio Nazionale Forense (CNF) aveva già escluso detta incompatibilità, il COA del capoluogo toscano ha posto la questione con particolare riferimento all’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.

Il parere del CNF

Ebbene il CNF, col citato parere del 20 ottobre 2019, ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.

Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6 secondo cui: “Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale”.

La redazione giuridica

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