Danno supplementare da ritardo aereo. Questa la voce di risarcimento domandata da un viaggiatore danneggiato, nel giudizio inizialmente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Roma 

Il ricorrente aveva agito in giudizio nei confronti di una compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un trasferimento aereo da Roma a Rio de Janeiro nel dicembre 2009, che aveva subito un notevole ritardo.

La domanda era stata solo parzialmente accolta dal Giudice di Pace adito con sentenza confermata anche in appello.

Cosicché la vicenda proseguiva dinanzi ai giudici della Cassazione.

Ebbene, secondo gli Ermellini il ricorso non poteva essere accolto, per un verso perché le doglianze presentate erano riferibili ad accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità e comunque già incensurabilmente effettuati dai giudici di merito, mentre per altro verso risultavano fondate su circostanze non documentate in giudizio.

Ed infatti, il Tribunale non aveva negato la possibilità per l’attore di ottenere, in base alla cd. Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999), artt. 19 e 22, il risarcimento supplementare del danno, anche di natura morale, conseguente alla cancellazione del volo prenotato e al ritardo con il quale era giunto a destinazione, ma aveva al tempo stesso ritenuto che di tale danno non fosse stata fornita in concreto alcuna prova.

Cosicché poteva ammettersi il solo risarcimento del danno già riconosciuto nella misura “standard” della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, art. 7.

La decisione

Sotto questo aspetto, la censura relativa alla violazione della Convenzione di Montreal, artt. 19 e 22, risulta manifestamente infondata, in quanto è evidente che per ottenere il risarcimento supplementare del danno (anche morale) conseguente al ritardo del viaggio aereo, tale danno supplementare deve comunque essere dimostrato (è chiara in tal senso la stessa decisione della Corte giustizia UE, sez. Terza, 13 ottobre 2011, causa C-83/10).

Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

La redazione giuridica

 

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