E’ vietato al condomino costituire sulla cosa comune una servitù di passaggio con un immobile di sua proprietà che non fa parte del condominio

Aveva aperto un cancello per collegare un immobile di cui era proprietaria esclusiva al cortile condominiale di cui era al contempo condomina in virtù di un’altra proprietà. La donna era stata chiamata in giudizio dalla vicina di casa; questa, infatti, riteneva che la condomina avesse costituito una servitù di passaggio senza averne alcun diritto.

In primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla parte attrice, ma la sentenza era stata successivamente ribaltata in appello. Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto che l’accesso al cortile fosse compatibile con quanto stabilito dall’art. 1102 c.c. in tema di “uso della cosa comune”.

Il passaggio attraverso il cancello pedonale, dalla proprietà esclusiva sino al piazzale condominiale, secondo la Corte territoriale non intralciava infatti l’utilizzazione del cortile degli altri condomini.

La vicina di casa aveva quindi deciso di ricorrere per cassazione della pronuncia sfavorevole, ritenendola ingiusta. In particolare evidenziava come il Giudice d’appello non avesse dato corretta applicazione all’art. 1102 c.c.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 3345/2018 ha ritenuto effettivamente fondate le argomentazioni della ricorrente, accogliendone il ricorso e ordinando la rimozione del cancello.

Per gli Ermellini, infatti, il cancello pedonale oggetto della contestazione, metteva in comunicazione un’area condominiale e una proprietà estranea al condominio stesso.

La Cassazione al riguardo ha evidenziato come l’art. 1059 c.c., vieti al singolo condomino di “costituire sulla cosa comune una servitù a vantaggio della cosa propria”. Tale possibilità è contemplata solamente laddove vi sia il consenso negoziale di tutti i partecipanti; il relativo potere, in altri termini, “rientra tra quelli inerenti al diritto di condominio”.

Il fatto che la convenuta avesse libero accesso al cortile condominiale, al pari degli altri condomini,  non le attribuiva “il potere di asservire tale bene comune al diverso e adiacente altro suo immobile, che di tale condominio non fa parte”.
 

 

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