La Cassazione fa il punto in merito alla pensione di invalidità agli stranieri regolari fornendo dei chiarimenti importanti in una recente ordinanza

Con l’ordinanza n. 23763/2018 la Cassazione ha fatto chiarezza in merito alla pensione di invalidità agli stranieri regolari, precisando che le prestazioni sociali vanno riconosciute senza differenziazione tra cittadini italiani e stranieri con titolo di soggiorno.

Pertanto, l’Inps deve riconoscere l’erogazione della pensione di invalidità ai cittadini stranieri regolari che quindi soggiornano legittimamente in Italia.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre, in qualità di amministratore di sostegno della figlia, a seguito della condanna dell’Inps a corrispondere a quest’ultima la pensione di invalidità.

Per i giudici di appello, infatti, la pensione spettava alla ragazza soltanto a decorrere dalla data in cui questa aveva ottenuto il permesso di soggiornante di lungo periodo.

Il giudice a quo, invece, ha confermato la sentenza appellata, in mancanza dello stesso titolo di soggiorno, nella parte in cui aveva rigettato la pretesa per il periodo precedente.

La Corte territoriale si è rifatta alle pronunce della Corte Costituzionale (nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010 e 329/2011).

Essa ha infatti riconosciuto che, ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali domandate in giudizio, è illegittimo subordinare l’erogazione delle stesse alla titolarità di un determinato reddito. Reddito che condiziona il rilascio della carta di soggiorno.

Al contrario, secondo i giudici il legislatore non può condizionare l’accesso a quelle stesse provvidenze per i cittadini extracomunitari al carattere non episodico del loro soggiorno.

Pertanto, il diritto vantato prima del perfezionamento del requisito del regolare soggiorno per cinque anni non poteva sussistere.

Il genitore ha pero ritenuto in Cassazione tale conclusione violativa dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità.

Il ricorso è stato ritenuto fondato dagli Ermellini, specie alla luce delle pronunce emesse dalla Consulta nel corso degli anni.

La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno.

Requisiti che sono ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non solo.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità della stesso art. 80, cit., nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

La Consulta ha affermato che ove si tratti “di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”.

Per tali ragioni, la Cassazione ritiene che, ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cast., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri regolari.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

AFFITTARE A UNA PERSONA SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO: È REATO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui