La Corte di Cassazione, con una specifica ordinanza, ha affrontato il tema della nullità della multa e i casi in cui questa si configura

Nell’ordinanza n. 22889/2018, la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti in merito alla nullità della multa.

Secondo gli Ermellina, la nullità della multa sussiste in assenza di prova sull’effettiva collocazione dei cartelli e il rispetto degli intervalli spaziali o omessa indicazione a verbale della taratura periodica dell’apparecchio.

Infatti, in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non occorre che, nel verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità accertata mediante autovelox, venga indicata la segnalazione preventiva in merito alla presenza dell’apparecchio.

In ogni caso, precisa la Corte, è sempre necessario provare l’effettiva presenza della segnaletica, onere che incombe in capo all’organo accertatore.

Questo proprio al fine di verificare la corretta ubicazione dell’autovelox. Oltre, naturalmente, al rispetto della distanza tra i cartelli medesimi e l’apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Questa, infatti, deve essere collocata con adeguato anticipo rispetto al luogo di misurazione.

Allo stesso tempo, pena la nullità della multa, il verbale di constatazione deve contenere l’espressa indicazione che la taratura dell’apparecchiatura elettronica è stata correttamente e regolarmente eseguita.

Sono questi i principi ribaditi nella sentenza in commento del 26 settembre 2018.

La vicenda

Nel caso di specie, veniva proposta opposizione avverso il verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità, rilevato a mezzo “autovelox” dalla Polizia Municipale.

Il ricorrente eccepiva la non corretta collocazione degli avvisi in merito al rilevamento elettronico della velocità. Così come la mancata attestazione della regolare taratura dell’apparecchiatura elettronica e l’omessa contestazione immediata.

Contestualmente, il ricorso veniva accolto dal Giudice di pace. Tuttavia,l’Ente comunale ha interposto appello dinnanzi al Tribunale di Chieti per vedere riformata la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, però, ha respinto il gravame in considerazione delle circostanze per cui non risultava effettivamente provata l’esistenza della cartellonistica stradale.

Né, tanto meno, l’attestazione in merito alla periodica revisione e taratura dell’apparecchiatura “autovelox” utilizzata per il rilevamento della velocità.

Il Comune ha quindi fatto ricorso in Cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 177/2007, convertito nella Legge 160/2007, dell’art. 1 D.M. Trasporti 15.08.2007, nonché dell’art. 45 D.LGS. 285/1992.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte di merito abbia deciso in conformità alla consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, infatti, non emergeva la prova – incombente sull’organo accertatore – che l’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata effettivamente sottoposta a revisione periodica.

E ciò non emergeva neppure dal verbale di contestazione. Pertanto, qualsiasi doglianza in tal senso era infondata.

Il ricorso, pertanto, è stato respinto senza alcuna disposizione sulle spese di lite in virtù del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

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