La Corte di Cassazione, con una sentenza recente, precisa che subissare la ex compagna di regali indesiderati può configurare il reato di stalking

Con la sentenza n. 35790/2018 la Corte di Cassazione fa il punto in merito al reato di stalking sostenendo che molestare la ex compagna con regali indesiderati comportamenti persecutori lo configura.

Infatti, per gli Ermellini, anche i troppi regali indesiderati assumono un’oggettiva portata molesta.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cort ha condannato un uomo per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale per aver subissato la ex compagna di regali indesiderati e averla vessata con comportamenti persecutori.

È stato del tutto inutile per l’imputato sottolineare come le condotte moleste fossero state limitate in un ristretto ambito temporale e finalizzate esclusivamente a ricomporre la rottura della relazione.

Non solo. Per i giudici, proprio in virtù del contesto, i continui regali indesiderati (sempre declinati dalla donna) e le condotte persecutorie hanno assunto un’oggettiva portata molesta.

Per tali comportamenti, la donna lo aveva denunciato per stalking, con una conseguente condanna confermata dalla Corte d’Appello.

In sostanza, dopo la fine della relazione, nelle due settimane seguenti l’uomo aveva messo in atto comportamenti persecutori, tra cui telefonate, appostamenti frequenti e addirittura una violenta aggressione ai danni della persona offesa.

Alla luce di ciò, secondo i giudici, anche l’offerta di regali indesiderati aveva assunto un’oggettiva portata molesta.

Ciò in quanto i doni andavano a configurare una forma di imposizione e implicita richiesta di ripristino dei rapporti.

In Cassazione, però, l’imputato deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale assegnato valore non conferente ai fatti.

Secondo il ricorrente, le condotte “solo moleste” si sarebbero reiterate in un ristretto ambito temporale.

Inoltre erano finalizzate a ricomporre il legame con la donna.

Le sue doglianze, però, non sono state ritenute legittime.

La Cassazione ha ricordato come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto. Questo però a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Insomma, affinché si configuri il reato

Ai fini della configurabilità del reato di stalking, precisa la Corte, è sufficiente la determinazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis c.p..

Eventi che la vittima dovrà prospettare espressamente e descrivere con esattezza.

Ciò in quanto da essi discende la prova della condotta molesta dell’agente.

Inoltre, i giudici ricordano che in seguito ai comportamenti dell’uomo, la ex compagna avesse maturato un perdurante stato d’ansia e di paura. Così serio da indurla a lasciare la città e a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.

Pertanto, si legge nel provvedimento, è sufficiente – per configurare il reato – che gli atti ritenuti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, come avvenuto nel caso di specie. Il ricorso è ritenuto, pertanto, inammissibile.

 

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