Con la sentenza n. 16258 depositata il 3 agosto 2016 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile (Presidente S. Petitti – Relatore A. Giusti), si è ancora una volta pronunciata in tema di sosta di veicoli sulle strisce blu oltre i limiti di tempo consentiti.

Bisogna preliminarmente sottolineare che la sentenza, in esame, contraddice sia a quanto di recente affermato dal Ministero dei Trasporti con i pareri nn. 25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015, con i quali era stato ribadito che la multa per chi sfora rispetto a quanto pagato, prolungando l’orario della sosta, è illegittima, sia a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno con le note del 18/01/2010 e del 28/08/2010 secondo cui nel caso di sosta illimitata a tariffa, il pagamento in misura insufficiente configura una mera inadempienza contrattuale da codice civile e non certo un illecito amministrativo da codice della strada.

L’impugnazione è stata affidata ad un unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 157, commi 6 e 8, e 7, comma 15, del codice della strada), con cui il ricorrente sostiene che chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada, ma solo in una violazione dell’obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile (cfr. anche Tribunale di Treviso, n. 1069/2016).

Gli Ermellini, ritenendo infondato il ricorso, richiamano i precedenti della Corte stessa (cfr. Cass., n. 4847/2008, Cass., n. 20308/2011) con cui era già stato statuito che “l’art 157 del codice della strada prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo di durata ella sosta, nei casi in cui è espressamente previsto”.
La Corte ha precisato che nell’espressione “dispositivo di controllo della durata della sosta” sono compresi anche i casi dei c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda (c.d ticket).

I giudici mettono in rilievo come tale ultima espressione sia la stessa usata dal codice della strada che consente ai Comuni di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (cfr. art. 7, comma 1, lettera f).
I Supremi giudici sottolineano, inoltre, che là dove il sindaco, previa autorizzazione della giunta, si sia avvalso della facoltà prevista dal su citato art. 7, comma 1 lett. f) C.d.S., “la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata” e fanno riferimento ad un ulteriore precedente, ossia la sentenza n. 30 del 2012, che aveva cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso che nell’ipotesi di cui all’art. 7 del C.d.S., superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’art. 157 del C.d.S.. Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte dei Conti, Regione Lazio, nella sentenza n. 888 del 2012, che configura una ipotesi danno erariale (rappresento dal mancato incasso della sanzione), la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico nel caso in cui sia stata accertata al sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto, oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato.

Gli Ermellini, avvalendosi di questo quadro giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui “in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamenta, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del C.d.S.. Infatti, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”.

Avv. Maria Teresa De Luca

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