Esistono degli strumenti per recuperare un assegno di mantenimento se il coniuge si sottrae all’obbligo di corrisponderlo
È possibile attivare degli strumenti per recuperare un assegno di mantenimento se il coniuge si sottrae all’obbligo di corrisponderlo?
Naturalmente sì, ma perché si possano mettere in atto degli strumenti per recuperare un assegno di mantenimento è necessario l’inadempimento dell’obbligato.
Il primo passo per ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento è l’invio di una diffida.
Questo significa inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si invita la parte inadempiente al pagamento.
Nella lettera si può mettere in mora l’obbligato, ovvero assegnargli un termine entro cui dovrà provvedere al versamento delle somme dovute con l’avvertimento che, in caso contrario, si procederà nei suoi confronti nelle opportune sedi giudiziarie.
Cosa fare se la diffida non basta?
A quel punto, tra gli strumenti per recuperare un assegno di mantenimento che abbiamo a disposizione ci sono quelli offerti dal Legislatore.
In caso di mancato o ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento è possibile mettere in atto una azione espropriativa.
La sentenza di divorzio, il decreto di omologazione, oppure la sentenza di separazione rappresentano un titolo esecutivo.
Questo vuol dire che chi ha diritto all’assegno di mantenimento può mettere in esecuzione il provvedimento del Giudice.
L’iter da seguire in questi casi è il seguente.
Bisogna predisporre un atto di precetto, cioè l’intimazione rivolta al coniuge debitore al rispetto dell’obbligo entro un termine di 10 giorni.
Se ciò non si verifica si procederà all’esecuzione forzata sui suoi beni.
Questo avverrà attraverso il pignoramento dei beni mobili o immobili o procedendo al pignoramento presso terzi.
Un altro strumento a disposizione è il sequestro di beni di proprietà del coniuge debitore.
È infatti sufficiente che l’avente diritto dell’assegno fornisca al Giudice degli indizi dai quali si possa accertare che il coniuge non voglia adempiere.
Da chi può essere emesso il sequestro?
Dal Presidente del Tribunale, innanzitutto. Poi, dal Giudice dinanzi al quale si svolge la causa di divorzio nel caso in cui sia stato stabilito un assegno in via provvisoria.
Infine, dal collegio in sede di decisione.
Per quanto riguarda l’ordine di pagamento, questo strumento può essere attivato mediante istanza nel corso del procedimento o con ricorso separato.
Oppure, ancora, concluso il giudizio di merito, utilizzando il rito della camera di consiglio.
La legge n. 219/2012 stabilisce all’art. 3 comma 2 “[…] il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti […]. I provvedimenti costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale […]”
Un’altra azione volta ad ottenere il versamento dell’assegno di mantenimento è l’ipoteca.
Vi si ricorre quando sussiste il pericolo concreto che il coniuge obbligato non adempia all’obbligo di versare l’assegno di divorzio.
In questa ipotesi il coniuge creditore può chiedere l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.
Sotto il profilo penale, tale inadempimento configura la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. ” Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Affinché tale reato possa dirsi configurato, è necessario che l’omissione sia tale da privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza.
Questo causerebbe una condizione di disagio da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.
Infine, è bene ricordare che è possibile una revisione dell’assegno di mantenimento.
In caso di impossibilità o di grave difficoltà a far fronte al versamento dell’assegno di mantenimento, la legge conferisce al coniuge obbligato la possibilità di chiedere la modifica e/o la revisione del “quantum”.
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