La Corte di Cassazione penale fornisce chiarimenti in merito alla colpa medica nei casi in cui il paziente non poteva salvarsi.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 43794/2018 ha fornito chiarimenti in merito ai casi di colpa medica laddove si dimostri che il paziente non poteva salvarsi.
Secondo gli Ermellini anche se la sua condotta non è stata conforme alla buona pratica, il medico non risponde se la morte del paziente si sarebbe comunque verificata a prescindere dal suo intervento.
Pertanto, nella sentenza in oggetto, si precisa che la semplice violazione delle linee guida e delle buone prassi da parte del sanitario non è una circostanza di per sé idonea a determinare la responsabilità del medico.
Ma non è tutto. I giudici precisano infatti che occorre verificare che il danno subito dal paziente non si sarebbe verificato se il sanitario avesse agito diversamente.
La vicenda
Nel caso di specie, il paziente era giunto alla guardia medica in cui operava il sanitario imputato in giudizio. L’uomo lamentava forti dolori al torace e una sintomatologia che faceva pensare a un possibile infarto.
Il sanitario, dinanzi a tale quadro clinico, non aveva effettuato l’elettrocardiogramma al paziente. Inoltre, non aveva stabilito alcun contatto telefonico con il servizio di UTC.
Il paziente, dopo poco, è deceduto.
Nel corso del giudizio, tuttavia, era stato accertato che le omissioni contestate al medico non avevano avuto alcuna incidenza causale sulla morte del paziente.
In sostanza, nel lasso di tempo tra l’arrivo dell’uomo presso la guardia medica e la morte non sarebbe stato possibile effettuare una valutazione diagnostica utile.
Pertanto, se il paziente non poteva essere salvato non può sussistere colpa medico. Nel caso in oggetto, agire diversamente avrebbe avuto come unico risultato quello di perdere inutilmente tempo.
E non è tutto. Il caso oggetto della sentenza, mostra chiaramente che l’accertamento della violazione delle linee guida previste dalla comunità scientifica per il trattamento di un paziente che lamenta una determinata patologia non è sufficiente a far sì che il medico sia poi chiamato a rispondere dell’eventuale esito infausto di tale patologia.
Per condannare un sanitario, dunque, occorre verificare che se il sanitario avesse agito diversamente, le cose sarebbero andate in maniera differente ogni oltre ragionevole dubbio.
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