Una recente Sentenza del TAR LAZIO, depositata il 04.08.2015, ripropone una questione che solo apparentemente tocca l’esercizio delle funzioni di Medico Competente.
In breve sintesi, la sentenza in questione afferma l’infondatezza di profili di legittimità costituzionale dell’art. 38, co 2del D.Lgs. 81/2008 allorquando prevede, per gli Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e per gli Specialisti in Medicina Legale, la necessità di seguire un percorso formativo universitario (Master abilitante) al fine di esercitare le funzioni di Medico Competente.
La questione è nota e, per vero, nasce già dopo l’emanazione del D.Lgs. 626/94.
Si ricorderò, infatti, che la Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002 per prima pose la questione dell’esercizio delle funzioni di Medico Competente per i non Specialisti in Medicina del Lavoro. L’art. 1-bis, infatti, era specificamente intitolato “Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626” e prevedeva che “… All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: “o in clinica del lavoro”, sono inserite le seguenti: “o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni”.
Questa legge – di fatto – allargava le maglie normative per l’esercizio della funzione di Medico Competente. Allo stesso tempo, però, innescò una serie di critiche, soprattutto da parte della Società Scientifica e delle organizzazioni di Rappresentanza dei Medici del Lavoro che sostenevano la necessità di limitare tale possibilità.
La norma prevista dal D.Lgs. 81/2008, dunque, rappresenta un “compromesso” fra la mera possibilità di esercizio delle funzioni di Medico Competente da parte degli Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale e delle Assicurazioni e la necessità di regolamentare tale possibilità per i non Specialisti in Medicina del Lavoro.
Fanno eccezione (sia pure con ulteriori “distinguo”) coloro che, in possesso di un Diploma di Specializzazione diverso dal quello in Medicina del Lavoro, già esercitavano le funzioni di Medico Competente alla data di emanazione del D.Lgs. 81/2008.
Esaminando la questione nel dettaglio, si deve convenire che la Medicina del Lavoro è branca complessa, che richiede – innanzi tutto – un ottimo patrimonio scientifico di base e, successivamente, la conoscenza di tutta una serie di variabili legate alle diverse condizioni di lavoro ed alle patologie che ad esso si associano, oltre alla conoscenza di molteplici provvedimenti legislativi, specifici del lavoro.
La funzione di Medico Competente mira – dunque – non solo a preservare la salute del lavoratore ma anche a tutelare il datore di lavoro che, in assenza di un controllo periodico dei lavoratori e di eventuali giudizio di idoneità che limitino o impediscano certe mansioni, è certamente soggetto a vertenze che possono inerire sia l’ambito penale che quello civile.
Si aggiunga, poi, l’ambito della ricerca, laddove una specifica preparazione consente di approfondire i diversi filoni delle malattie lavoro-correlate.
Vi è da dire, comunque, che la previsione legislativa di cui alla richiamata sentenza, non sembra peregrina: stante la complessità della Materia, è certamente necessario, per i non Specialisti in Medicina del Lavoro, integrare la propria preparazione con i previsti percorsi formativi e, da questo punto di vista, la Sentenza in questione risulta assolutamente condivisibile.
Rimane aperta una questione: nel nostro Paese, ad eccezione di pochissime branche (come ad esempio la Radiologia), al Medico Chirurgo (ossia al semplice laureato in Medicina e Chirurgia) è consentito l’esercizio di qualsivoglia branca. Così assistiamo al paradosso per cui un medico generico, magari presso Struttura privata, potrebbe svolgere le funzioni di cardiochirurgo o neurochirurgo mentre uno Specialista in Medicina Preventiva o in Medicina Legale e delle Assicurazioni per esercitare le funzioni di Medico Competente deve passare attraverso rigide maglie normative.
Sembra lecito chiedersi, così, a chi giova tale “severità” legislativa applicata alla Medicina del Lavoro e, soprattutto, se non sia giunto il momento in Italia per regolamentare con serietà l’esercizio di ogni Branca della Medicina.
Prof. Carlo De Rosa
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Medico Competente
Docente di Medicina Legale nell’Università di Catanzaro