Una sentenza del Tribunale di Roma si è espressa in merito a tatuaggi e infezioni e alle circostanze in cui è possibile ottenere un risarcimento

Tatuaggi e infezioni sono un binomio piuttosto frequente, purtroppo, ma nel momento in cui si contrae una patologia è sempre possibile ottenere un risarcimento?
Secondo il Tribunale di Roma, che sul punto si è espresso con la sentenza n. 9648 del 5 maggio 2015, in caso di tatuaggi e infezioni il risarcimento è dovuto solo se è provato il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da una donna, che aveva contratto una infezione a seguito di un tatuaggio.
Lo stesso era stato effettuato presso un Centro estetico, di cui aveva, successivamente, chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Dagli accertamenti effettuati, però, era emerso che la donna non aveva rispettato le cure che le erano state prescritte dal tatuatore.

Come noto, infatti, eseguire un tatuaggio può comportare gravi rischi per la salute, soprattutto se non vengono rispettate le fondamentali norme igienico-sanitarie.
In questi casi, infatti, tatuaggi e infezioni sono strettamente collegati.
Spesso però, questo tipo di eventualità può essere causata dalla disattenzione di chi non rispetta le norme suggerite dal tatuatore.
Secondo la ricorrente, in particolare, il tatuaggio era stato eseguito in assenza di adeguate condizioni igieniche.
Oltre a questo, la donna aveva sostenuto che non le fosse stata fornita alcuna informazione circa le possibili conseguenze derivanti dall’esecuzione del tatuaggio stesso.
Quanto al titolare del Centro estetico, questi aveva contestato la domanda risarcitoria della donna.
A sostegno di ciò, aveva evidenziato che l’infezione era stata dovuta al fatto che la donna non aveva seguito le cure che le erano state prescritte dopo l’esecuzione del tatuaggio.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto, di dover rigettare la domanda di risarcimento svolta dalla donna.
Questo poiché l’esecuzione di un tatuaggio non può essere considerata “attività pericolosa”.
Secondo il giudice, le linee guida del Ministero della Sanità descrivono l’esecuzione del tatuaggio come una pratica che può comportare dei rischi di infezioni.
Questi rischi, tuttavia, sono evitabili attraverso l’uso di un’attenta igiene.

Pertanto, per il Tribunale occorreva verificare che vi fosse stato un comportamento negligente del responsabile del Centro estetico che avesse causato alla donna il danno lamentato.

A questo proposito, i testimoni ascoltati dal giudice hanno riferito che i tatuaggi venivano sempre realizzati in condizioni igieniche ottimali e che venivano utilizzati degli strumenti monouso.
Dalla consulenza tecnica svolta, inoltre, era emerso che le infezioni riportate dalla donna non erano riconducibili alla cattiva esecuzione del tatuaggio.
Non solo. Nemmeno le condizioni igieniche dei locali in cui il tatuaggio era stato praticato erano risultate non conformi.
Pertanto, il Giudice ha rifiutato la domanda di risarcimento della donna, non essendo stata provata la responsabilità del Centro estetico.
 
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