Per la Cassazione, la frase “te la faccio pagare”, pronunciata dall’imputata in relazione al contesto di riferimento conflittuale, si presentava senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima un turbamento psichico

Trecento euro di multa e altri 300 euro da versare, a titolo di risarcimento in favore della costituita parte civile dei danni nascenti dal reato. Questo il verdetto del Giudice di Pace nei confronti di una donna accusata del reato di minaccia per aver pronunciato verso la persona offesa la frase “te la faccio pagare”. La condanna veniva confermata anche in appello.

Nel ricorrere per cassazione l’imputata deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 612 c.p. e 34 Dlgs. 274/00 ed il contestuale vizio di motivazione avendo i giudici di merito erroneamente condiviso la qualificazione giuridica dei fatti come minaccia e non avendo riconosciuto la lieve entità del fatto.

Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza n. 16721/2020, il ricorso è inammissibile in quanto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Per i Giudici Ermellini, il giudice d’appello, con motivazione logica immune da censure, aveva evidenziato come le dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermate dai vicini di casa, in merito alla frase “te la faccio pagare”, pronunciata dall’imputata in relazione al contesto di riferimento conflittuale, fatto di aggressioni verbali nonché intimidatorio, si presenti senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima un turbamento psichico.

Peraltro, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 del codice penale, che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravita, come tale esterna alla fattispecie.

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