Una telefonata registrata può essere lecita e valere come prova, ma a determinate condizioni: due pronunce della Corte di Cassazione spiegano quali

Telefonata registrata, è possibile utilizzarla in giudizio? E’ questa la domanda che in molti si fanno quando hanno bisogno di acquisire una prova. E ci si interroga anche sulla liceità di tale comportamento.
In generale, che sia lecito registrare una telefonata e che essa possa costituire una prova è da tempo condiviso da dottrina e giurisprudenza, nonché confermato da diverse sentenze e ordinanze. Ma è bene sapere che tali registrazioni sono utilizzabili solo a determinate condizioni.
Quali? A rispondere a questa domanda ci pensano due recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Ordinanza n. 5241/2017

La prima è l’ordinanza numero 5241/2017, con la quale la Suprema Corte si è occupata dell’utilizzo delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale.
Si legge nell’ordinanza che esse, così come il caso di una telefonata registrata, se sono effettuate da una persona che partecipa al colloquio o è autorizzata ad assistervi, costituiscono una “prova documentale valida e particolarmente attendibile” che “cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico – il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata”.
Si tratta inoltre di una registrazioni che non necessitano dell’autorizzazione del giudice delle indagini preliminari in quanto non possono essere ricondotte al concetto di intercettazione in senso tecnico.
Esse, piuttosto, si risolvono in “una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni”.

Sentenza n. 5259/2017

La seconda è sentenza la n. 5259/2017, con la quale la Corte ha sì ammesso la possibilità di utilizzare come fonte di prova, ma ha anche stabilito le circostanze nelle quali ciò è possibile.
Ecco i criteri a cui una registrazione telefonica deve rispondere per essere ammessa come prova:
– colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta;
– colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione abbia avuto il tenore risultante dal nastro;
– non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite;
– almeno una delle parti sia parte in causa.
 
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