La compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro UE solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere portata davanti ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro per un risarcimento

Con la decisione del 7 marzo 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul tema dei ritardi dei voli in coincidenza ed eventuali risarcimenti.

Nello specifico, i giudici si sono occupati del caso di un volo aereo con scalo, in cui il ritardo del primo volo aveva impedito ai passeggeri di salire sul secondo. Ciò aveva fatto sì che gli stessi riportassero un ritardo all’arrivo che li aveva spinti alla richiesta di compensazione pecuniaria ex reg. Ue 261/04.

Ebbene, secondo la Corte UE, la compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro dell’Unione europea solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere portata davanti ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro, per il riconoscimento di una sanzione pecuniaria per ritardo.

È sufficiente che i voli in coincidenza, infatti, siano stati oggetto di una sola prenotazione da parte del cliente.

Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza relativa alle cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16.

Ma vediamo cosa era accaduto.

Alcuni passeggeri avevano prenotato presso Air Berlin e Iberia voli con coincidenza dalla Spagna verso la Germania. Le loro prenotazioni comprendevano l’intero tragitto.

Purtroppo, in entrambi i casi, i loro voli hanno subito ritardi consistenti per via dei quali i passeggeri hanno mancato il secondo volo per la Germania.

Ciò ha fatto sì che giungessero a destinazione con oltre tre ore di ritardo. A causa di questi ritardi i passeggeri hanno chiesto un risarcimento ai sensi del regolamento dell’Unione sui diritti dei passeggeri aerei.

Tuttavia, il tribunale di Düsseldorf aveva dei dubbi circa la propria competenza su azione proposte da passeggeri nei riguardi di una compagnia aerea con sede in un altro Stato membro. Compagnia che ha operato, nell’ambito di voli con coincidenza a destinazione finale in Germania, solo i primi voli interni in quest’altro Stato membro.

A quel punto è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia europea.

I giudici, infatti, hanno ritenuto che la destinazione finale in Germania possa essere legittimamente considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire. E ciò non solo per quanto riguarda il secondo volo. Ma – precisa la Corte – anche per quanto riguarda il primo volo in Spagna.

Questo significa che anche i giudici tedeschi possono avere competenza giurisdizionale sulle azioni per il riconoscimento di un risarcimento danni proposto nei riguardi di una compagnia aerea estera.

La Corte Ue, infatti, ha considerato che – quando si parla di voli in coincidenza – il “luogo di esecuzione” dello stesso va considerato il luogo di arrivo del secondo volo.

E ciò laddove il trasporto sui due voli venga effettuato da due vettori aerei diversi.

Dunque, il ricorso proposto per un ritardo consistente all’arrivo è fondato su un problema che si è verificato sul primo volo. Un volo operato da un vettore aereo diverso dalla controparte contrattuale dei passeggeri interessati.

In questo senso, la sentenza della Corte UE è molto significativa. Ciò in quanto determina una interpretazione estensiva del regolamento europeo.

In questo modo, elimina di fatto un ostacolo importante alla richiesta di compensazione, dando valore alla tutela del passeggero.

 

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