Quando si ha il diritto all’indennizzo per i lavoratori esposti all’amianto: risposta ad un lettore!
La richiesta è la seguente:
Gentilissimo staff scrivo da Bernalda in provincia di Matera. Mi scuso per questa mia mail ma dopo tanto mi rivolgo a voi. Ho lavorato per circa 30 anni in val Basento Pisticci Scalo in un impianto di polimerizzazione e filatura nylon. Nei reparti dove ho lavorato tutti hanno ottenuto il riconoscimento per esposizione amianto. Io purtroppo non ho fatto la domanda in quanto del periodo 1982-92 non avevo i 10 anni necessari di esposizione. Poi nel 2005 non ho di nuovo fatto la domanda in quanto ero in missione in Polonia. Al mio ritorno la domanda non si poteva più fare. Ora mi trovo in mobilità e ho 54 anni. Fra circa due anni e mezzo finirò la mobilità è mi troverò in mezzo a una strada con due figli all’università. Inoltre da circa quattro anni sono sottoposto a sorveglianza sanitaria presso l’ospedale Madonna delle grazie di Matera dove mi hanno riscontrato anche un nodulo che per ora sembra non dare problemi. Mi sembra ingiusto che dopo tutti questi anni non posso in alcun modo fare domanda. Forse non mi rimane che sperare che mi ammali solo in quel modo è sicura la pensione”.
La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha previsto che, per i lavoratori che fossero stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, fosse moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della citata legge.
In base a quanto disposto dall’art. 47, comma 1, del D.L. n. 269/03, convertito con legge n. 326/03, il Legislatore ha ridotto il coefficiente moltiplicatore ad 1,25.
Per effetto delle modifiche normative intervenute negli anni 2003 e 2004, i benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti alla suddetta sostanza morbigena, possono essere riconosciuti per esposizione all’amianto intervenuta entro il 2 ottobre 2003.
Il beneficio può essere ottenuto da tutti quei lavoratori che sono in possesso di certificato di esposizione all’amianto.
La domanda per ottenere tale certificazione andava inoltrata all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, essendo quest’ultimo l’Istituto deputato all’accertamento dell’esposizione all’amianto.
Nel 2007 sono intervenute, in materia di benefici pensionistici per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, ulteriori disposizioni di legge in favore di una ben definita platea di destinatari.Tale tutela è rivolta nei confronti dei lavoratori, non titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, che abbiano svolto attività nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei quali sia stata riconosciuta dall’INAIL l’esposizione all’amianto fino al 1992 e che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto per periodi successivi all’anno 1992, fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
I lavoratori interessati, che dovevano già aver presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005, potevano presentare al medesimo istituto l’istanza di riesame entro l’11 maggio 2009.
I lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto, per conseguire il beneficio pensionistico, devono presentare alle competenti strutture dell’INPS le certificazioni di esposizioni all’amianto rilasciate dall’INAIL per l’attività svolta sino al 1992, nonché le certificazioni riferite all’attività svolta per periodi successivi, sino all’avvio dell’azione di bonifica.
La giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione (cfr. Cass. Se. un. , 10 giugno 2003, n. 9219) che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina un maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 30 luglio 2015, n. 16128).
Partendo da tale presupposto la Cassazione ha tratto le ulteriori conclusioni dell’onere della presentazione della previa istanza all’INPS a pena di inammissibilità della domanda giudiziale e quella della soggezione del diritto de quo al termine di decadenza per promuovere l’azione giudiziale prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 affermando che, con giurisprudenza costante, il principio secondo cui “la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionanti ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione”.
Quindi, per poter fruire del beneficio è innanzitutto necessaria una domanda amministrativa, che è necessaria non solo stato il profilo sostanziale affinché il diritto possa essere riconosciuto, ma anche sotto il profilo processuale, e tale tesi è ormai assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265, Cass. 12 marzo 2004, n. 5149).
Questo passaggio, che deve intendersi “fisiologico” è il percorso normativamente necessario al riconoscimento del beneficio e la suddetta domanda era necessaria già nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, art. 47.
La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile.
La domanda giudiziale deve essere presentata all’I.N.P.S., perché è necessaria per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all’I.N.A.I.L. tende unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto.
Pertanto, nel caso in cui una domanda diretta ad ottenere il beneficio previdenziale sia stata presentata in epoca posteriore rispetto alla maturazione della decadenza, la stessa è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione atteso che viene in rilevo l’istituto della decadenza che mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata se la era riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali sostanziali già verificatisi (cfr. ex plurimis Cass. 20.3.2015, n. 5681; cass. 31.7.2014, n. 17500).
La necessità di una domanda amministrativa espone colui che intenda far valere il diritto all’anzianità convenzionale alla decadenza (ora) triennale e prima decennale, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, approfondito ulteriormente le conseguenze derivanti dalla ricostruzione del diritto alla modifica della posizione contributiva in modo autonomo rispetto al diritto alla pensione connesso ritenendo, con diverse pronunce, che tale diritto è soggetto alla prescrizione decennale dal momento in cui il soggetto abbia consapevolezza dell’esposizione all’amianto, a prescindere dall’essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto (ex plurimis Cass. Civ., sez. VI, 27.05.2015, n. 10980).
Se quindi, il soggetto non ha presentato la domanda amministrativa, nel termine di decadenza previsto dalla varie disposizioni di legge susseguitesi nel tempo, interviene la prescrizione, che in base ai principi su enunciati, determina l’estinzione definitiva del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo e l’infondatezza dell’eventuale domanda di pensione o di riliquidazione della pensione che, su tale rivalutazione, eventualmente si fondi.
Generalmente, la prescrizione del diritto decorre dal momento in cui il soggetto abbia la possibilità giuridica di esercitarlo non rilevando impedimenti di mero fatto.
Nel caso in esame il dies a quo va identificato in tale consapevolezza; infatti, anche se l’art. 2935 c.c., quando stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento unicamente alla possibilità legale di far valere il diritto, e pertanto agli impedimento di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto, rientrando in questi ultimi anche l’ignoranza del titolare del diritto, allorquando il presupposto per l’esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un fatto, ossia l’esposizione all’amianto, è solo da momento in cui tale fatto diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile che può rilevare l’inerzia dell’interessato.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro ora c’è anche il Fondo per le vittime dell’amianto, è stato voluto dall’art. 278 della Legge di stabilità del 2016 ed è riservato agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della L. 257/1992.
Le prestazioni del Fondo “non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi”.
Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
La Legge di stabilità rinvia, in proposito, alle procedure e alle modalità di erogazione delle prestazioni in materia che saranno stabilite con un D.M. da emanare entro il 2 marzo 2016.
Il Fondo “è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un’addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto”.
La prestazione è erogata dall’INAIL mediante due acconti e un conguaglio.
Anche i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dell’amianto possono presentare domanda per il riconoscimento del beneficio, entro e non oltre il 29 febbraio 2016, presso le strutture INPS territoriali e competenti.
Con tale domanda si tende ad accertare il diritto a fruire dei benefici previdenziali e si presenta online tramite il sito dell’INPS, con l’applicativo webDom selezionando il nuovo prodotto denominato “verifica del diritto alla maggiorazione amianto ex legge 208/2015″.
Nella domanda, alla quale è possibile allegare eventuale documentazione in formato PDF, dovrà essere indicato il sito produttivo, dove sono stati svolti i lavori e il periodo temporale di esposizione all’amianto.
In risposta al lettore direi che, alla luce di quanto sopra esposto, allo stato attuale non avendo presentato la domanda amministrativa, nel termine di decadenza previsto dalla varie disposizioni di legge susseguitesi nel tempo (da ultimo giugno 2005), è intervenuta la prescrizione, che in base ai principi innanzi enunciati, determina l’estinzione definitiva del suo diritto alla rivalutazione del periodo contributivo e l’infondatezza dell’eventuale domanda di pensione o di riliquidazione della pensione che, su tale rivalutazione, eventualmente si fondi.
Avv. Maria Teresa De Luca




In parole povere, se il signore che ha posto il quesito avesse fatto una domanda amministrativa all’INPS o avvesse avviato una procedura giudiziale entro i 10 anni della prescrizione a partire dal 15/06/2005, data ultima per la presentaizone della domanda all’INAIL per il ricoscimento dell’esposizione all’amianto, avrebbe ottenuto il beneficio. E’ giusta la mia interpretazione?
Gentilissimo Avv. Maria Teresa De Luca, Io o fatta una domanda 31-12-2003 ente INPS aver il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti connotate da maggiore gravità dell’usura,a norma dell’articolo 78 della legge n.388 del 2000 , e mi e stata negata .Io ho iniziato a lavorare 1977 ho svolto fino al 2005 sulla busta paga era indicato dopo no fino al 2012 ho sempre fatto lo stesso lavoro di lavoro di soffiatore di vetro cavo esecuzione a mano ,macchine usate per lavorazione vetro ,taglierina per tagliare il vetro,spianatrice per molare il vetro,Fiamma per fondere il vetro a 1700°C (detta fiamma passa una miscela di gas ,ossigeno,aria) Taglierina ad Idrogeno per tagliare il vetro Tornio a 1 testa e a 2 teste per la lavorazione del vetro,tornio per smerigliare il vetro ,altri atrezi come pinze e spazzole in carbone per modellare il vetro ,usando piano di lavoro in amianto guanti in amianto,corda in amianto,fettuccina in amianto attrezzi rivestiti di amianto.Oggi ho 37 anni di contributi con un età 56 ,mi hanno riscontrato Enfisema polmonare,placche,linfonodi,noduli .non posso andare in pensione sono troppo giovane,non posso fare domanda a INAIL per riconoscimento /certificazione AMIANTO,stessa INAIL mi ha riconosciuta il 2016 6+2 punteggio di malattia professionale (enfisema centro lobulare) non vogliono tener conto dei miei problemi di salute ,tra l’altro sono un lavoratore precoce,sono disoccupato da 3 anni ,motivazione l’azienda dove tra dove lavoravo come e fallita ,e secondo altre ditte sono troppo vecchio per lavorare ho troppo professionista. Domande fatte a INPS respinta dicono se sano puoi lavorare.Potrebbe fare qualcosa in merito? Grazie
Caro Vito la risposta dell’avv. De Luca la vedrà pubblicata mercoledì prossimo sulle pagine di responsabile civile. Ci continui a seguire.
Carmelo Galipò
rispondo a vito cimmarrusti:
anche se lei non ha fatto domanda all’INAIL per ottenere i benefici della esposizione all’amianto, potrebbe comunque ottenerli in virtù della sua malattia.
se ha bisogno di informazioni mi contatti pure all’indirizzo nettileonardo@libero.it
il riconoscimento giudiziale di esposizione all’amianto tre anni dopo della richiesta fatta, può essere motivo di chiedere il ricalcolo essendo stato per quei tre anni in mobilità?
il riconoscimento giudiziale di esposizione all’amianto tre anni dopo della richiesta fatta può essere motivo di chiedere il ricalcolo essendo stato per quei tre anni in mobilità?
ritengo di si. i contributi amianto sono contributi “pieni” e devono sostituire quelli della mobilità
Buongiorno, sono un lavoratore dipendente privato prossimo alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi che raggiungerò al 30/06/2017. Vado in pensione con 54 anni d’età in quanto mi sono stati riconosciuti 18 anni esposizione amianto con K 1,5 dal 1986 al 2003. Tali contributi cadono in parte nel retributivo e in parte nel contributivo (io vado in pensione col sistema misto col contributivo dal 1996 in quanto non avevo 18 anni di contributi al 31/12/1995 (ne avevo 17,5 con amianto). Sembrerà incredibile ma nessuno sa dirmi come vengono valutati i contributi amianto nel contributivo:sono solo figurativi ossia ti fanno andare in pensione prima o hanno anche peso economico ossia alzano importo pensione? L’INPS inizialmente non ha saputo rispondermi poi mi ha contattato dicendomi che sono solo figurativi senza innalzamento dell’importo economico, mentre il patronato cui mi sono rivolto la scorsa settimana per avvio domanda pensione non ha saputo darmi nessun tipo di risposta (questo perchè tutti quelli che finora hanno fatto richiesta di pensione anticipata con amianto avevano 18 anni di contributi al 31/12/1995 e quindi vanno in pensione con conteggio retributivo fino alla legge Fornero (2012). Quindi se è vero ciò che mi ha detto INPS i contributi amianto nel contributivo hanno valenza economica pari a zero, quindi io andrò in pensione si con 42 anni e 10 mesi di contributi, ma con 4 anni in meno economicamente parlando. Volevo gentilmente una vostra valutazione su un problema che ora tocca a me ma da ora in poi riguarderà moltissime altre persone che non avevano 18 anni di contributi nel 1995 e hanno avuto riconoscimento amianto.
Gent.mo staff, scrivo dalla provincia di Lecce. Ho lavorato dal 1976 al 1985 presso l’impianto di polimerizzazione ANIC della Val Basento di Pisticci Scalo. Oggi lavoro presso la Regione Puglia di Lecce e sono prossimo alla pensione(mi mancano 2 anni scarsi).
Non ho mai fatto domanda per ottenere alcun risarcimento per esposizione all’amianto nè mai sono stato sottoposto a sorveglianza sanitaria presso l’ospedale di Matera.
Volevo solo chiedere se posso usufruire di qualche beneficio e magari anticipare di qualche tempo la pensione. Grazie
buon giorno sono un operaio metalmecanico specializato saldatore il 21 giugno 2017 o vinto la causa amianto con 1,5.il 1 luglio 2017 sono andato in pensione co 42 anni e 10 mesi di contributi o diritto alla rivalutazione della pensione e degli aretratti?grazie
BG,SONO LOFFREDO DOMENICO DI TORRE DEL GRECO,EX MARITTIMO IN PENSIONE DAL 2005 CON PENSIONE PM,PREVIDENZA MARINARA,NEL 2014 A 66 ANNI E 3 MESI COME DA LEGGE HO FATTO DOMANDA ALL’INPS PER LA CONVERSIONE DA PENSIONE PM A VO,NEL RICALCOLO MI SONO STATI RICONOSCIUTI ALTRI ANNI DI CONTRIBUTI PER UN TOTALE DI 1883 SETTIMANE,NELLO STESSO ANNO,NEL 2014 HO PRESENTATO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALL’INAIL DI NAPOLI PER IL RICONOSCIMENTO BENEFICI AMIANTO,E A LUGLIO 2017 HO RICEVUTO ILPROVVEDIMENTO POSITIVO DI RICONOSCIMENTO DI 10 ANNI E 15 GIORNI ,HO FATTO DOMANDA DI RICOSTITUZIONE PER MOTIVI CONTRIBUTIVI ,CHE RISULTA ANCORA IN LAVORAZIONE. LEV CHIEDEVO NEL MIO CASO ,IL RICALCOLO VAFATTO DAL 2005 O DAL 2014? GRAZIE
CONTATTI 330228769
Salve AVV. io oggi mi ritrovo ad avere 37 anni di contributi e 56 anni di età, dei quali 15 anni dal 1988 al 2003 ho lavorato nel petrolchimico di Porto Torres stando a contato con le polveri d’amianto perchè maneggiavamo le coperte di amianto per le coperture dei permessi a fuoco e baderne d’amianto per fare guarnizioni. Non ho potuto fare domanda per esposto amianto perchè nel 2003 mi hanno messo in mobilità e ho dovuto cercare altro lavoro mentre altre persone della mia stessa età lavorando ancora all’interno del petrolchimico proprio in quel’anno facendo domanda sono andati in pensione circa 5 anni fà. Io la domanda per ex esposto al’ amianto lo fata nel 2014 ma l’inps dice che è tropo tardi. Ora dico se da vero è cosi tardi e non posso avere nessuna agevolazione per poter andare in pensione anticipata, ce la possibilità che mi venga riconosciuta una pensione più corposa nel senso più alta per quando andrò in pensione. Mi dica come mi dovrei muovere per avere almeno qual’ cosa sperando che non fosse già tardi.