Diffamazione, l’offesa che non giustifica il diritto di critica è reato

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La critica sconfina in offesa se ha insita un’aggressione rivolta non alle opinioni ed ai comportamenti altrui bensì al soggetto che di quelle opinioni e di quei comportamenti è autore

Una donna, accusata di aver diffuso online i dati di una società accusandola di svolgere attività di ‘vivisezione’, è stata condannata in primo grado per il reato di diffamazione, previsto e disciplinato dall’articolo n. 595 del codice penale. La società in questione, infatti, eccepiva che l’attività svolta era semplicemente di sperimentazione animale.
La sentenza veniva confermata in appello. Il giudice di secondo grado rilevava, infatti, che i termini “vivisezione”, “vivisettori” e “vivisezionisti” hanno assunto nell’uso corrente un’accezione più ampia “che non ne limita il riferimento alla sola ‘dissezione anatomica di animali vivi’, ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere”; tuttavia tali termini, usati sul sito internet in questione, connotavano negativamente, dal punto di vista etico, l’attività di sperimentazione svolta dalla società, accostandola per giunta a termini quali “tortura e morte”.
La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha ribadito anche in terzo grado di giudizio la validità e la correttezza della decisione della Corte d’appello, respingendo, con la sentenza n. 14694 del 19 luglio 2016, il ricorso presentato dall’imputata. Gli Ermellini hanno evidenziato che, nel caso in esame, non poteva essere invocato a giustificazione della terminologia utilizzata il diritto di critica.
La critica, infatti, presuppone valutazioni e opinioni tipicamente di parte, non necessariamente circostanziate o riscontrate, né necessariamente complete. Il confine tra diritto di critica e offesa, chiariscono i giudici di Piazza Cavour, può essere superato senza che vi sia reato solamente laddove l’offesa sia indispensabile per l’esercizio del diritto di critica. Sono invece punibili le espressioni gratuite, ovvero non necessarie all’esercizio del diritto, “in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti od offensive”.
Il giudice di secondo grado, secondo la Suprema Corte, aveva correttamente ritenuto offensiva la reiterata attribuzione alla società e ai suoi dipendenti della qualifica di ‘vivisettori’ o ‘vivisezionisti’ . Tale decisione era infatti “coerente con le linee guida della verifica in concreto della continenza, che (…) si ha per superata ogniqualvolta l’aggressione che necessariamente è insita nella critica sia rivolta non alle opinioni ed ai comportamenti altrui bensì ad hominem, cioè direttamente al soggetto che di quelle opinioni e di qui comportamenti sia autore, senza che ciò sia necessario per il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito”.
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