Si assenta dal lavoro per assistere la figlia disabile, giusto il licenziamento

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La Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’assenza ingiustificata per più di tre giorni nell’arco di due anni legittima la cessazione del rapporto di lavoro

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale del capoluogo lombardo, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento di una dipendente da parte dell’amministrazione comunale di un paese della Provincia.
Il Comune aveva invocato l’articolo 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001 relativo a “responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative” per quanto riguarda i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare lamentava l’assenza ingiustificata protratta per oltre tre giorni, anche non continuativi, nel dicembre del 2010.
La Corte d’appello, aveva verificato la sussistenza degli elementi della giusta causa di licenziamento, ma la contempo aveva rinvenuto, nella condotta della lavoratrice, i profili della buona fede. La donna, infatti, era madre di una bambina minore affetta da handicap e aveva chiesto, senza ottenerla, la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita. L’ente, inoltre , non aveva avvertito la lavoratrice dell’esaurimento di tutto l’arco temporale previsto dalla normativa a titolo di congedo per malattia della figlia.
In considerazione di tali elementi il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il comportamento della lavoratrice non avesse assunto caratteristiche di gravità tali da giustificare il licenziamento e pertanto aveva disposto la reintegrazione della donna nel posto di lavoro.
Il Comune aveva quindi deciso di ricorrere per Cassazione evidenziando che la lavoratrice, nonostante le indiscutibili difficoltà, avesse fruito a più riprese di permessi speciali e, in genere, di assenze giustificate per ragioni familiari e/o di salute, rilevando inoltre che rientrava “nella comune e minima diligenza del dipendente tenere il computo dei giorni a propria disposizione e di quelli mancanti alla necessaria ripresa dell’attività lavorativa”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 18326/2016, ha ritenuto effettivamente corrette le argomentazioni proposte dal ricorrente accogliendo il relativo ricorso in quanto fondato, e rinviando la causa alla Corte d’appello affinché decidesse nuovamente sulla questione in base ai principi stabiliti.
In particolare, secondo gli Ermellini, tra le ipotesi previste dalla normativa idonee a fondare un licenziamento, figura proprio l’assenza priva di valida giustificazione “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio”. Tale fattispecie risultava integrata, dal punto di vista oggettivo, da parte della lavoratrice.
Inoltre, secondo la Cassazione, i giudici di appello non avevano valutato adeguatamente la gravità dell’inadempimento della lavoratrice; rientra infatti nella normale diligenza del lavoratore “il rispetto dell’orario di lavoro e delle condizioni di fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge o dal contratto collettivo”.

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