La PA deve risarcire eventuali danni avvenuti su strade private ad uso pubblico, lo stabilisce la Corte di Cassazione
La Pubblica Amministrazione è tenuta al mantenimento delle strade private ad uso pubblico ed è responsabile di eventuali danni verificatesi proprio su di esse, come stabilito dall’ordinanza del 7 febbraio 2017, n. 3216 della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, una signora cita in giudizio il Comune di San Giovanni Rotondo, per ricevere un risarcimento per le lesioni personali patite a causa d’una caduta dipendente dal cattivo stato di manutenzione di una delle strade private ad uso pubblico del Comune, su cui stava transitando.
Il Tribunale di Foggia accoglie la richiesta della signora, respinta in seguito dalla Corte d’Appello secondo cui la richiesta di risarcimento è inaccettabile in quanto la signora è caduta su una strada privata e non di proprietà comunale.
Gli eredi della signora hanno in seguito impugnato la sentenza d’appello ritenendo che “anche ad ammettere che il luogo del sinistro fosse di proprietà privata, esso era nondimeno di uso pubblico, sicché l’amministrazione comunale aveva comunque l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione. Pertanto, non tenendo conto della colpa scaturente dalla violazione di quest’obbligo, la sentenza impugnata avrebbe violato il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2 e Legge n. 2248 del 1865, articolo 22, comma 3”.
Secondo la sentenza emessa dalla Cassazione il motivo del ricorso è fondato perché il Comune non deve garantire il transito e la circolazione in sicurezza di mezzi e pedoni solo nelle strade di sua proprietà ma anche sulle strade private adibite ad uso pubblico, perché antistanti o vicine alle arterie principali.
La PA secondo la Cassazione è colpevole in quanto non ha provveduto alla “manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, antistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato”.
Nel caso specifico, quindi, la PA deve agli eredi della signora il risarcimento perché anche se si parla di strade private il fatto “non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.




