Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di considerare reato vivere da clochard
È possibile considerare reato vivere da clochard? Secondo la sentenza n. 37787/2017 emessa dai giudici della Corte di Cassazione, non commette il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità il clochard che si accampa sul marciapiedi con i cani e una baracca fatta di cartone. La ragione? Vivere da clochard significa versare in condizioni di necessità.
I fatti oggetto della sentenza risalgono al 2010, quando un 40enne senza fissa dimora era stato condannato dal tribunale di Palermo a mille euro di multa per avere violato l’ordinanza del sindaco che vietava il bivacco e gli accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità. L’uomo aveva però fatto ricorso, poi accolto dai giudici, ottenendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto i giudici hanno dichiarato l’insussistenza del fatto di reato poiché questo comportamento non violava l’ordinanza comunale che era rivolta a generalità di soggetti.
In particolare, al senza fissa dimora veniva contestato di aver bivaccato su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che aveva creato ostacolo al passaggio, turbando – secondo l’accusa – l’utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica.
La difesa, invece, aveva impugnato il provvedimento che aveva condannato l’imputato al pagamento di mille euro d’ammenda, in quanto sosteneva che vivere da clochard fosse una diretta conseguenza di un conclamato stato di indigenza, una situazione che non poteva non tenere conto dell’esigenza di un alloggio.
Secondo i giudici della Cassazione, il ricorso era quindi da ritenersi fondato e il comportamento posto in essere dall’uomo non poteva integrare il reato in esame in quanto l’ordinanza sindacale era dettata in via preventiva, oltre a essere indirizzata ad una generalità di soggetti.
Nello specifico, la sentenza riporta che “non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 cod. pen.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse”.
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