La Cassazione si è espressa sulla possibilità di assegnare la pensione di reversibilità in presenza del solo accordo tra ex coniugi
È sufficiente un semplice accordo tra ex coniugi per assegnare la pensione di reversibilità?
A questa domanda ha risposto l’ordinanza numero 25053/2017 della Corte di Cassazione.
Con essa, i giudici hanno precisato che per assegnare la pensione di reversibilità, il solo accordo tra ex coniugi sulla corresponsione di un assegno divorzio non basta.
Il diritto al beneficio previdenziale, infatti, può discendere solo dalla decisione di un giudice.
Assegnare la pensione di reversibilità al coniuge divorziato è un diritto subordinato alla circostanza che il superstite fosse titolare dell’assegno di mantenimento.
A prevederlo è l’articolo 9 della legge numero 898/1970, al quale la Corte di Cassazione ha ora aggiunto un tassello in più.
Con l’ordinanza in oggetto, la sezione lavoro ha infatti chiarito che, per assegnare la pensione di reversibilità non bastano la semplice debenza in astratto di un assegno di divorzio. E nemmeno la percezione in concreto del mantenimento, se queste non derivano da una liquidazione del giudice.
Vale a dire che, se il defunto corrispondeva all’ex coniuge un assegno in virtù di semplici convenzioni intercorse tra le parti, la reversibilità non spetta.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la moglie, superstite, quando l’ex marito era ancora in vita percepiva da quest’ultimo un importo mensile che, però, non era stato determinato da un giudice.
La corresponsione della somma, infatti, era derivata da un accordo che i coniugi avevano raggiunto in sede di udienza presidenziale.
A questo specifico accordo, tuttavia, non era seguita alcuna domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile per via della contumacia della donna.
Pertanto, quando il Tribunale aveva poi pronunciato il divorzio, non aveva potuto statuire in alcun modo sul punto.
Per questa ragione, al momento del decesso del marito, alla ex moglie vedova non spetta alcun importo a titolo di pensione di reversibilità.
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