Via libera dal Senato al disegno di legge che tutela gli orfani di femminicidio. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito
È arrivato il via libera da parte del Senato al disegno di legge che tutela gli orfani di femminicidio. Sancita la approvazione del testo con 165 sì, 5 no e un solo astenuto.
Questo è passato nella versione licenziata dalla Camera a marzo, che diventa quindi legge dello Stato. Arrivano dunque maggiori tutele per tutti gli orfani di femminicidio. E questo sia per i minorenni che per i maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ma che tipo di tutele sono previste?
In base all’ex art. 1 della nuova legge, tutti gli orfani di femminicidio potranno accedere, a prescindere dai limiti di reddito, al gratuito patrocinio.
I figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti”. Questo anche se il coniuge era legalmente separato o divorziato, e in caso di unione civile, se l’unione civile è cessata.
La disposizione vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili derivanti dal reato, ivi compresi quelli di esecuzione forzata.
La nuova legge, inoltre, inserisce anche l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato, del partner dell’unione civile e del convivente tra le fattispecie previste dall’art. 577 del codice penale. L’ergastolo è la pena prevista.
La reclusione scende invece dai 24 ai 30 anni, se la vittima era divorziata o l’unione civile era cessata.
Tra le novità previste dalla legge, c’è quella che dispone che il pm che procede per omicidio contro il coniuge, il partner civile o il convivente, abbia l’obbligo di richiedere “il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”.
Agli orfani che si costituiscono parte civile, in virtù del novellato art. 539 c.p.p., il giudice deve provvedere “anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile”.
Qualora i beni dell’imputato siano sottoposti già a sequestro conservativo, lo stesso si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.
Secondo il nuovo art. 463-bis, inoltre, il coniuge, anche legalmente separato e il partner dell’unione civile indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o partner, sono sospesi dalla successione. Ciò avverrà fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.
In caso di condanna o di patteggiamento, il responsabile è escluso definitivamente dalla successione. Tale norma si applica anche agli indagati per omicidio nei confronti dei genitori, dei fratelli o delle sorelle. Ne deriva che, in base al nuovo art. 537-bis c.p.p., quando pronuncia la sentenza di condanna il giudice è tenuto a dichiarare l’indegnità dell’imputato a succedere.
Prevista anche la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, fino alla sentenza definitiva, nei confronti dell’indagato per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario del coniuge (o partner civile).
La pensione di reversibilità durante il periodo di sospensione e senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima.
In caso di condanna, il giudice dovrà disporre il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum o di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione. In caso, invece, di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno. Lo Stato dovrà corrispondere gli arretrati.
Per quanto riguarda i minori rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, questi possono essere affidati, privilegiando innanzitutto “la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado”.
I figli della vittima di crimini domestici potranno chiedere la modifica del proprio cognome, laddove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
Gli autori di delitti di violenza domestica e di femminicidio, sia consumati che tentati, decadono dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Già a partire dal 2017, il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso, usura, estorsione e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli orfani per crimini domestici. Vi è anche una dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro annui, destinati all’erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento lavorativo.
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