Molestie olfattive: quando il cattivo odore diventa reato

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Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito meglio in che circostanze le molestie olfattive possano costituire un reato

Esistono delle circostanze ben precise in cui le molestie olfattive si configurano come reato: “getto pericoloso di cose”, sanzionato dall’articolo 674 c.p..
Tale norma, nello specifico, punisce penalmente due distinte condotte.
La prima è quella di chi getta o versa cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso. La seconda, quella di chi provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare i predetti effetti nei casi non consentiti dalla legge.
Ora, il comportamento di chi cagiona delle molestie olfattive va evidentemente ricondotto a tale seconda ipotesi. Per la configurazione del reato, peraltro, non hanno alcun rilievo i motivi e il fine perseguiti dal soggetto agente, essendo necessario solo che la condotta gli possa essere attribuita quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo (Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1996 – 30 agosto 1996).
La pena prevista per tale fattispecie di reato è quella dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a duecentosei euro.
La giurisprudenza penale di legittimità si è trovata in molte occasioni a doversi confrontare con la questione delle molestie olfattive. E, abbastanza di frequente, si è giunti alla condanna del responsabile dei cattivi odori.
Ad esempio, con la sentenza numero 12019/2015, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore delegato di una torrefazione. L’uomo è stato ritenuto colpevole di aver diffuso odori nauseabondi tali da molestare gravemente i residenti della zona in cui essa si trovava.

Nel caso in esame, non aveva importanza che le emissioni provenissero da un impianto munito di autorizzazione.

Infatti, in assenza di disposizioni specifiche in materia di odori, il criterio di riferimento per la configurazione della fattispecie criminosa è quello della stretta tollerabilità. Spesso, infatti, il metro di giudizio è proprio il naso di chi la molestia olfattiva la subisce. In questo caso, è stata sufficiente la testimonianza degli abitanti della zona. Per molti di loro, la puzza di caffè bruciato, soprattutto all’ora di pranzo, era talmente nauseabonda da arrivare, talvolta, a provocare rigetto.

Un capitolo a parte va dedicato alla gestione dei rifiuti.

Anche questa, in alcuni casi, può portare a una condanna per la contravvenzione di cui all’articolo 674 del codice penale. Questo è avvenuto al responsabile di una società campana che si occupava del recupero di rifiuti di tipo carta, cartone, materiali plastici e ferrosi, anche provenienti dalla raccolta differenziata.
L’uomo è stato infatti condannato dalla Corte di cassazione, sentenza numero 42387/2011, per aver cagionato con la sua attività l’emissione di odori nauseabondi e molesti.
Non molto tempo fa, con la sentenza numero 45225/2016, la condanna è arrivata perfino per la proprietaria di una pizzeria. La donna è stata ritenuta colpevole di aver generato, con la cottura dei suoi piatti, degli odori insopportabili, avvertibili dai vicini anche a finestre chiuse.
Anche per chi possiede animali c’è il rischio di incorrere in sanzioni.
Se non si rispettano le regole imposte a tutela della sicurezza e della tranquillità dei consociati, diffondendo odori molesti, anche il padrone di un cane può rischiare sanzioni.
A tal proposito si consideri che, con la sentenza numero 45230 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del padrone di un cane che, sistematicamente, non raccoglieva gli escrementi del suo amico a quattro zampe, costringendo così i vicini di casa a sopportare odori sgradevoli e molesti.
Infine, anche l’odore di cucinato può costituire molestia olfattiva, come emerge dalla sentenza numero 14467/2017. Con essa, la Cassazione ha salvato gli imputati dalla condanna solo per prescrizione, ammettendo astrattamente che anche un tale genere di molestie olfattive è idoneo a integrare la condotta prevista e sanzionata dall’articolo 674 del codice penale.
 
 
 
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