Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese nel processo civile e ai criteri da seguire

Quando si tratta di stabilire la ripartizione delle spese nel processo civile, la Corte d’appello può procedere d’ufficio a una nuova regolazione quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata.
Il giudice dell’appello ha infatti il potere di procedere d’ufficio a regolare in maniera nuova la ripartizione delle spese nel processo civile ogniqualvolta la sentenza impugnata è stata da lui in tutto o in parte riformata.
La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 30417/2017, ha fornito chiarimenti su questo punto.

I giudici hanno infatti ribadito che l’onere di sostenere le spese di giudizio deve essere attribuito e ripartito tenendo conto dell’esito complessivo della lite. E, quindi, dell’eventuale pronuncia di riforma del giudice dell’appello.

Qualora, invece, il giudice del gravame confermi la sentenza impugnata, lo stesso potrà provvedere a modificare la decisione di primo grado sulle spese processuali. Ma questo avverrà solo se il relativo capo della sentenza è stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Nel caso di specie, si trattava di decidere di una domanda di illegittimità del licenziamento proposta dal lavoratore. Questa prevedeva la richiesta di reintegrazione.
In questa circostanza, il giudice dell’appello aveva riformato la sentenza di primo grado a vantaggio del dipendente. Tuttavia, ciò era stato fatto solo con riferimento alla domanda di reintegrazione.
La sua domanda di risarcimento, invece, era stata abbandonata. E, su altri aspetti, la sentenza di primo grado aveva trovato conferma in appello.

Ebbene, il giudice del gravame aveva provveduto d’ufficio a liquidare in maniera differente le spese processuali.

Tenendo conto dell’esito complessivo della lite, che vedeva il lavoratore vincitore in relazione alla sua domanda, aveva infatti gravato il datore di lavoro di tutte le spese senza alcuna compensazione parziale.
Alla luce di quanto enunciato, però, posto che in tema di regolamento di spese il sindacato della Cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione del principio della soccombenza e accertato che quest’ultimo era stato rispettato, le doglianze del datore di lavoro sulla mancata compensazione non sono state reputate fondate.
Pertanto, il ricorso è stata rigettato perché ritenuto infondato.
 
 
 
 
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