Separazione e nuova unione civile: revocato l’assegno di mantenimento

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mantenimento

In caso di separazione e di contestuale nuova unione di fatto, sebbene non sia ancora intervenuto lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, deve essere mantenuto l’obbligo di mantenimento all’altro coniuge?

Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale, si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”

Si tratta del principio di diritto di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 32871/18) in materia di separazione personale e nuova unione civile (o di fatto).

La vicenda

La Corte d’appello di Perugia gli aveva revocato l’assegno di mantenimento concesso all’esito del giudizio di separazione personale con l’ex coniuge, perché risultava (dal certificato del Comune di residenza) iscritto nel registro delle coppie di fatto. Questi aveva infatti instaurato una famiglia di fatto con il nuovo compagno, sicché la corte territoriale ritenne opportuno applicare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revoca dell’assegno divorzile.

Quest’ultima perciò, decideva di ricorrere per Cassazione posto che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova della sua convivenza more uxorio, senza tuttavia, aver accertato e valutato, se dalla stessa, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la riduzione o addirittura, la revoca dell’assegno. Anzi a sua detta, quella relazione non era stabile, essendo di natura pressoché precaria.

Ebbene il tema è interessante, perché offre lo spunto per indagare sulla possibilità di applicare anche alla materia delle coppie di fatto (e unioni civili), la disciplina e gli indirizzi giurisprudenziali relativi ai fatti successivi alla separazione personale tra coniugi.

La regola generale è espressa nel seguente principio di diritto, secondo cui il diritto all’assegno di mantenimento non può essere negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia prova da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, possa trovare applicazione anche con riguardo al caso in esame, trattandosi peraltro di separazione personale e non di divorzio.

Ma come anticipato, in questo caso, il tema è diverso: bisogna interrogarsi se la soluzione al problema della sopravvivenza o meno dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge “più forte”, offerto dalla giurisprudenza di legittimità possa estendersi oltre ai casi di divorzio, anche alle ipotesi di separazione coniugale, quando cioè manchi la completa recisione del legame coniugale.

La soluzione

La soluzione si rinviene in un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione che così afferma : in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangano inadeguati (Cass. sent. n. 16982/2018).

Alla luce di queste recenti soluzioni interpretative deve potersi rispondere positivamente al quesito iniziale; ritenendo che anche in caso di separazione personale, il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve essere individuato, nel principio di auto responsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara verso la realizzazione di una unione personale stabile e continuativa con la quale si è rescisso qualsiasi rapporto con vecchio vincolo matrimoniale. Anche in questo caso, ancorché non vi sia ancora una pronuncia di divorzio, la costruzione di una unione di fatto opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita” ed il nuovo assetto fattuale avente anch’esso rilievo costituzionale.

A nulla vale eccepire che quella situazione di fatto potrebbe venir meno a seguito di un ripensamento dei coniugi non divorziati che potrebbero così decidere di rinsaldare il vincolo coniugale, perché anche in quel caso, tornando a operare il precedente assetto di vita familiare, l’assegno di mantenimento verrebbe meno, non avendo più ragione di esistere.

 

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