All’imputato che resta privo di assistenza il giudice deve nominare un difensore d’ufficio, che subentra nella medesima posizione già rivestita dal precedente, pena la nullità della sentenza
La vicenda
Accusato del delitto di lesioni personali ai danni della vittima, era stato condannato, in primo grado, alla pena di 800 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Contro tale decisione, ricorreva per Cassazione, l’imputato denunciando in primo luogo, la violazione di legge in materia di tutela del diritto di difesa.
Nella specie, era accaduto che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ad un avvocato, erroneamente qualificato quale difensore di fiducia dell’imputato contumace che non ne aveva fatto alcuna nomina e che aveva comunque dichiarato di rinunciare al mandato, sostituito in udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Era rimasto primo di difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al proprio mandato; in udienza era stato poi nominato ai sensi dell’art. . 97 c.p.p., comma 4 un sostituito, quale avvocato d’ufficio; ma il decreto di citazione a giudizio era stato, erroneamente notificato al primo difensore senza che l’assistito ne avesse fatto la nomina.
La violazione del diritto di difesa sarebbe consistita nella impossibilità per l’imputato di argomentare in ordine alla remissione di querela, in quanto contumace e privo di difensore. La decisione di condanna andava perciò annullata perché nulla ai sensi di legge.
La tutela del diritto di difesa
“L’errata attribuzione all’imputato, dell’avvocato erroneamente qualificato quale suo difensore di fiducia, non dispiega- affermano i giudici della Cassazione efficacia invalidante sull’assistenza dell’imputato, posto che egli era iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio, mentre l’originario difensore aveva già rinunciato al mandato”.
Integra, invece, un profilo di invalidità, (nella specie di nullità assoluta), la mancata nomina del difensore d’ufficio in seguito alla rinuncia, ritualmente depositata in cancelleria del predetto difensore.
Invero, la rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato – che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria – un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018).
Secondo l’art. 97 c.p.p., comma 1, all’imputato che resta privo di assistenza il giudice deve nominare un difensore d’ufficio, che subentra nella medesima posizione già rivestita dal precedente, potendo esercitare i medesimi diritti e le medesime facoltà ed essendo assistito dalle stesse garanzie (e assume stabilmente il relativo incarico, sino all’eventuale dispensa (per giusta causa) da parte dell’autorità designante, ovvero sino al sopraggiungere della nomina fiduciaria, tanto che l’eventuale sostituzione, disposta fuori dei casi consentiti, integra una nullità, salvo che possa essere in concreto escluso qualsivoglia pregiudizio sull’esercizio del diritto di difesa.
Il diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della sua assistenza
Tale assetto risponde al principio dell’immutabilità del quale espressione del diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della sua assistenza, che incontra il solo limite dell’evidente assenza di qualsivoglia concreta lesione.
Il predetto principio – aggiungono gli Ermellini – comporta che anche a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza – quali il mancato rintraccio, la mancata comparizione o l’abbandono (temporaneo) della difesa il titolare dell’ufficio resti sempre il difensore originariamente designato, di fiducia o d’ufficio, anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell’assistito (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003).
In tali casi, l’art. 97 c.p.p., comma 4, prevede la designazione di un difensore sostituto – immediatamente reperito ed in possesso dei requisiti di idoneità previsti per difesa d’ufficio, la cui mancanza configura una mera irregolarità (Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907) – che opera in sostituzione del difensore già designato al fine di garantire la prosecuzione delle attività processuali che debbano svolgersi con la necessaria assistenza tecnica dell’imputato, e per il tempo necessario, ferma restando la titolarità del munus in capo al difensore sostituito, il quale, una volta esaurito il momento processuale che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa (Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007).
Nelle ipotesi, invece, di cessazione della nomina (per espressa rinuncia o in conseguenza di definitivo abbandono del difensore, o per revoca da parte dell’imputato), trova applicazione l’art. 97 c.p.p., comma 1, e si impone all’autorità giudiziaria – salva l’autonoma nuova scelta da parte dell’interessato – l’individuazione di un nuovo difensore d’ufficio.
I poteri del difensore d’ufficio
D’altra parte i limiti entro i quali è chiamato ad operare il difensore nominato in sostituzione, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, sono stati, anche di recente, ribaditi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015), nel senso che il sostituto d’ufficio è abilitato a svolgere soltanto una sostituzione “ad actum”, nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, sia esso di fiducia o di ufficio; che la sua nomina è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate nell’art. 97 c.p.p., comma 4.
Qualora invece, il difensore originariamente officiato non intende, o non è in condizione, di proseguire nel suo incarico, e l’interessato non provveda egli stesso ad avvicendarlo, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore di ufficio (Sez. 4, n. 2609 del 26/10/2006), in quanto l’intervento del sostituto ha natura soltanto episodica.
In quest’ottica, ne deriva che “la designazione di un mero sostituto ad un difensore invece definitivamente venuto meno integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi all’art. 179 c.p.p., (Sez. 4, n. 10215 del 2005; Sez. 5, n. 13660 del 2011 cit.), in quanto in tali casi, non ricorre una efficace ed effettiva assistenza difensiva per l’imputato”.
E’ per questi motivi che i giudici della Cassazione hanno definitivamente annullato la sentenza impugnata.
La redazione giuridica
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