L’azione era stata proposta da due lavoratrici, impiegate in un supermercato come addette alle vendite, inquadrate nel 5° livello del CCNL del Commercio, con prestazione della propria attività in turni prestabiliti

Da qualche tempo, l’azienda aveva adottato una disposizione di carattere generale, affissa in bacheca in cui era prevista una “pianificazione delle pulizie”, a cui anche le suddette lavoratrici avrebbero dovuto aderire. Nella specie queste ultime avrebbero dovuto svolgere mansioni inferiori a quelle di addette alle vendite, quali la pulizia dei servizi igienici, della zona carrelli e dell’area del cortile destinato al parcheggio.
Dopo essersi opposte, il datore di lavoro le sanzionava disciplinarmente con la multa e la sospensione dal lavoro.

La decisione, impugnata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia veniva dichiarata illegittima con sentenza confermata anche in appello.

Nella specie, la corte bolognese aveva rilevato che le mansioni delle ricorrenti, descritte nella lettera di assunzione, si riferivano a quelle indicate dal CCNL con riferimento all’addetto alle vendite di 5° livello e che il richiamo che il contratto individuale faceva, per una migliore precisazione delle mansioni, alla cd. job description, sottoscritta da entrambe le parti, non era tale da consentire lo svolgimento delle attività di pulizia richieste.
Alle lavoratrici era possibile richiede delle mansioni aggiuntive ma nei limiti di quanto disposto dall’art. 2013 c.c., il cui contenuto, in quanto norma in bianco, può essere integrato unicamente con il mansionario previsto dal CCNL.
In altre parole, le due addette alle vendite avrebbero potuto, tutt’al più dedicarsi alla pulizia della propria cassa a fine turno, al riordino e alla gestione della merce rotta, al controllo che gli spazi comuni quali i bagni, il magazzino ed il parcheggio, fossero in ordine e solo “all’occorrenza” avrebbero potuto essere adibite a operazioni di pulizia, sistemazione dei locali o scarico merce.

In base alla job description non vi erano margini per ampliare compiti accessori che non fossero quelli rientranti nel predetto mansionario.

Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione i quali hanno preliminarmente ricordato che “gli obblighi del contratto individuale di lavoro, nel caso di specie, in particolare, l’obbligo di diligenza del prestatore di lavoro sancito dall’art. 2004, comma 2 c.c. trova il limite nel corrispondente obbligo del datore di lavoro di cui all’art. 2013 c.c., di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione nella qualifica attribuita, in base alle declaratorie del CCNL applicabile”.
La contrattazione individuale tra datore e prestatore di lavoro non può, per espressa statuizione legislativa di cui all’ultimo capoverso dell’art. 2013 c.c., statuire diversamente, pena la nullità di tale patto contrario.
Ebbene, nel caso in esame, la job description contenente l’elencazione e descrizione dei compiti accessori e fatta sottoscrivere dai dipendenti unitamente al contratto, rivestiva proprio la natura di patto aggiuntivo che tuttavia, non rispettava il divieto legislativo di assegnare mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Non a caso tale patto aggiuntivo, aveva previsto un impiego dei dipendenti “all’occorrenza”, nelle mansioni di pulizia e di scarico con ciò postulando un concetto di esigenza di impiego del lavoratore nella mansione inferiore se non imprevedibile, quanto meno necessitata e contingente.

La decisione

L’utilizzo di fatto, costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, finalizzato di fatto, alla copertura di posizioni lavorative (quali l’addetto alle pulizie) non presenti nell’organico aziendale, certamente -a detta degli Ermellini –  non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2013 c.c., mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita”.
Per tali motivi la sentenza impugnata è stata confermata e respinto il ricorso del datore di lavoro.

La redazione giuridica

 
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4 Commenti

  1. Buon giorno, lavoro in un azienda metalmeccanica, avrei bisogno di essere quanto prima ricontattato per “a mio parere” una violazione del contratto con cui sono stato assunto da un anno a questa parte, e vorrei sapere se l’azienda puo obbligarmi “ricattarmi” non esplicitamente, ma sottointeso, per svolgere mansioni d’igiene e sanificazioni dei bagni aziendali.

  2. Salve,
    Sono dipendente di una grandissima e conosciutissima azienda di grande distribuzione….
    Lavoro in un supermercato e noi dipendenti siamo obbligati a effettuare la pulizia di tutti i metri quadri del punto vendita parcheggi esterni e superiori inclusi… siamo obbligati dall’azienda a pulire i bagni dei clienti, spogliatoi e bagni del personale…. Siamo obbligati a pulire i bordi delle corsie a terra in ginocchio con pezza e sgrassatore ( dobbiamo veramente camminare a carponi per tutte le corsie davanti ai clienti)
    Si sono verificati casi in cui il capo area del Lazio ha dato a una dipendente uno spazzolino da denti e uno sgrassatore dicendole di pulire a terra con lo spazzolino le vie di fuga del pavimento di tutto il supermercato….
    Sono presenti i sindacati nel mio punto vendita….e l’unica cosa che dicono in merito a tutto questo è : “che a loro che sono iscritti al sindacato non lo possono chiedere di pulire e di fare altro e quindi lo chiederanno a chi non è iscritto…” Alzando le spallucce…..
    Ma il sindacato, a prescindere, non dovrebbe fare rispettare i diritti di tutti i lavoratori e qualora venisse a mancare tale rispetto dovrebbe intervenire? O si adopera solo a chi è iscritto al sindacato????
    Io purtroppo oltretutto sono un contratto a tempo determinato quindi……

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