L’accecamento da colpo di sole e l’improvviso attraversamento dei pedoni in prossimità delle strisce pedonali non fa venir meno la responsabilità del conducente per i danni che ne siano derivati alle persone
La vicenda
Il 3 settembre 2018, il Giudice di Pace di Enna, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata, accusata del reato di lesioni colpose gravi commesse ai danni di due pedoni, per essere il reato, da una parte, estinto per intervenuta remissione di querela e dall’altro insussistente.
Secondo l’accusa, l’imputata alla guida della sua autovettura, con violazione delle norme del codice della strada, investiva, urtando violentemente due pedoni che stavano attraversando la strada, provocando a ciascuno di essi lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.
La pronuncia liberatoria del giudice di pace siciliano era, tuttavia, fondata sul fatto che, sebbene l’auto dell’imputata viaggiasse ad una velocità, sicuramente non consentita per il tratto di strada in questione, centro urbano e in prossimità di scuole, i due pedoni avevano imprudentemente iniziato l’attraversamento quando già stava sopraggiungendo la vettura, “confidando – a loro detta – nella decelerazione della stessa”, così violando il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190, comma 2.
Ma non è tutto. Questi ultimi, non meno imprudentemente, avevano altresì, omesso di servirsi delle strisce pedonali pur presenti in zona, come accertato dalla Polizia Municipale, precisamente a circa 30-35 metri, da una parte, e a circa 65-70 metri, dall’altra parte, così violando anche il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190, comma 5.
Per tali motivi, gli agenti della Polizia municipale, avevano ritenuto di non elevare contravvenzioni alla donna.
Il giudice di pace aveva, perciò, sostanzialmente ritenuto la imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto, del centro abitato, compreso tra due strisce pedonali ed aveva, inoltre, attribuito rilievo all’accecamento da colpo di sole, confermato anche nel verbale di Polizia Municipale.
I giudici della Quarta Sezione della Cassazione (sentenza n. 27876/2019) non hanno confermato la decisione impugnata dalla parte civile, poiché in netto contrasto con il consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale : “Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere“, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito”.
E, “In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa”.
Peraltro, “l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità” (Sez. 4, n. 10337 del 01/06/1989).
La redazione giuridica
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