L’installazione di un ascensore con sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino costituisce innovazione vietata e la relativa delibera è nulla

La vicenda

La ricorrente aveva citato in giudizio il condominio ove la stessa risiedeva, chiedendo che fossero annullate o dichiarate nulle, due delibere assembleari nella parte in cui statuivano di allocare un impianto di ascensore dinanzi alla sua proprietà ed a 1,40 mt dalle finestre del bagno e dalla cucina ed a poco più di 2 da quelle della camera da letto; chiedeva inoltre, il risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.200.

Il condominio, dal canto suo, contestava che l’installazione del predetto ascensore fosse illegittima, sia perché deliberata da ampia maggioranza dei condomini, sia perché “il modesto sacrificio imposto dalla realizzazione dell’impianto era accettabile in funzione del generale beneficio per la compagine condominiale, composta di persone in età avanzata o con problemi motori, per le quali l’ascensore non costituiva certo una innovazione voluttuaria.

Peraltro, il condominio, eccepiva che la prima delle due delibere censurate era stata approvata anche dal dante causa della parte attrice e che la seconda delibera altro non era che attuativa della prima.

La questione è stata decisa con sentenza del Tribunale di Milano n. 6073/2019.

A tal proposito è stato richiamato un recentissimo precedente giurisprudenziale nel quale la Suprema Corte, in riferimento ad un caso assolutamente analogo a quello di specie (realizzazione nella comune corte interna dell’edificio di un ascensore che aveva ridotto la luce e l’aria dell’appartamento posto al piano terra, della ricorrente e impedito a quest’ultimo l’uso di una porzione rilevante della corte) ha ribadito l’illegittimità dell’installazione in violazione dei diritti individuali dei condomini, affermando che: “La delibera dell’assemblea di un condominio che privi il singolo partecipante dei proprio diritti individuali su una parte comune dell’edificio, rendendola inservibile all’uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condominio medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli” (Cass. n. 23076 del 26/09/2018).

In definitiva, il Tribunale di Milano ha affermato che l’installazione di un ascensore con sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino costituisce innovazione vietata e la relativa delibera è nulla; peraltro l’impugnazione non è neppure soggetta al termine di decadenza e non ha rilievo che lo stesso condomino interessato abbia espresso voto favorevole.

Ebbene nel caso di specie, era indubbio che la realizzazione di quell’impianto avrebbe limitato fortemente il godimento del cavedio comune in danno della ricorrente, in particolare, con riguardo all’afflusso di aria e luce (funzione precipua del cortile) e con evidente decremento di valore dell’immobile.

Per tali motivi, le due delibere censurate sono state dichiarate nulle. È stata, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, atteso che l’impianto non aveva avuto realizzazione e che, dunque, non le era stato arrecato alcun pregiudizio.

La redazione giuridica

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