Il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l’interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi per inesistenza della tutela previdenziale

“L’istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell’anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l’interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale; né, a tal fine, potrebbe essere utilizzabile l’istituto dell’assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto, nella L. n. 153 del 1969, art. 50, e nella L. n. 114 del 1974, art. 2 novies, presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione”.

In applicazione del suddetto principio la Corte di Cassazione (Sez. L., n. 18238 del 21.12.2002) ha, già in passato, cassato una sentenza con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1945 al 1949, sulla base del rilievo che l’assicurazione obbligatoria per i commercianti fu introdotta con la L. n. 613 del 1966.

La vicenda

Nel caso in esame, il ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia l’accertamento, nei confronti dell’Inps, del diritto ad avvalersi, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2, della facoltà di riscatto del corso legale degli studi, nella gestione separata Inps di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, in relazione alla laurea conseguita nel 1996 e, con riferimento agli anni accademici compresi tra il 1988 ed il 1992.

A ben vedere, il periodo universitario da riscattare si era svolto in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 che disciplina la gestione, presso la quale il ricorrente era iscritto e presso la quale il medesimo aveva chiesto di accreditare contributi con riferimento al periodo di studi universitari.

Nell’accogliere la predetta istanza la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto applicabile in via analogica l’art. 51 in relazione ai lavoratori iscritti alla gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, che riguarda, invece, il riscatto dei periodi di lavoro prestati come “collaboratore coordinato e continuativo”. Ebbene, quest’ultima norma ha carattere eccezionale e che concerne la possibilità di una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori, dunque, non applicabile al caso in questione.

Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso e deciso nel merito la vicenda.

La redazione giuridica

Leggi anche:

INVALIDITA’ PERMANENTE: DAL RISARCIMENTO VA DETRATTO L’INDENNIZZO INPS

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui