Il taglio provocato per effetto dell’uso maldestro dell’elettrobisturi è del tutto estraneo alla tematica del rispetto delle linee guida: medico condannato in appello e assolto dalla Cassazione per intervenuta prescrizione del reato
La vicenda
Nel novembre del 2009 un chirurgo plastico sottoponeva una paziente ad intervento di mastoplastica additiva, avendo quest’ultima deciso di incrementare, per scopi puramente estetici, il volume del proprio seno.
Nel 2016 la Corte d’appello di Napoli lo condannava in secondo grado, alla pena di un mese di reclusione per il reato di lesioni colpose ai danni della predetta paziente, nonché al risarcimento di tutti i danni da quest’ultima subiti in seguito all’intervento.
L’accusa era quella di aver eseguito l’intervento di mastoplastica additiva senza aver preventivamente, sottoposto la paziente ad indagini strumentali volte ad acquisire l’esatta conformazione del torace.
Inoltre, nell’eseguire l’operazione, il chirurgo le provocava la lacerazione dei muscoli intercostali interni ed esterni della pleura parietale e del tessuto vascolare, così determinando un indebolimento permanente dell’organo respiratorio.
A detta della Corte napoletana la condotta del sanitario integrava gli estremi della colpa penalmente rilevante, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia.
Con sentenza del 27/06/2019 n. 28086, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha annullato la condanna ai soli effetti penali, per intervenuta prescrizione del reato.
La responsabilità colposa
Nel “merito”, tuttavia, i giudici della Suprema Corte hanno condiviso l’assunto motivazionale della sentenza impugnata, in ordine alla ascrivibilità dell’evento lesivo all’eccessiva energia utilizzata dall’imputato nell’uso dell’elettrobisturi, nel corso dell’intervento.
Le stesse conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, recepite dai giudici di merito, avevano configurato la colpa del sanitario, per negligenza (inosservanza delle regole cautelari e disattenzione), imprudenza (avventatezza e insufficiente ponderazione) e imperizia (intesa quale inosservanza delle legis artis per inidoneo tecnicismo chirurgico), “consistente nell’aver provocato il necessario scollamento di preparazione dell’alloggio della protesi mediante una forte incisione, con conseguente lacerazione della pleura parietale in corrispondenza del solco sottomammario dell’emitorace sinistro”.
Tutt’altro dunque, che colpa lieve, come sostenuto dalla difesa!
A detta degli Ermellini la fattispecie in esame non configurava una ipotesi di colpa lieve per sola imperizia disciplinata dall’art. 590 sexies c.p., avendo i giudici di merito correttamente configurato la responsabilità soggettiva dell’imputato anche sotto i profili dell’imprudenza e della negligenza ed in particolare, delle modalità inappropriate di uso degli strumenti chirurgici.
«Il taglio provocato per effetto dell’uso maldestro dell’elettrobisturi è del tutto estraneo alla tematica del rispetto delle linee guida. Poiché il medico non ha valutato la conseguenza negativa conosciuta o conoscibile di un intervento chirurgico, non può dirsi che abbia applicato le linee guida».
Il rispetto delle linee guida era stato, invece, riconosciuto dai giudici di merito nella condotta del sanitario immediatamente successiva al fatto: l’incisione per procurare il necessario drenaggio e l’immediato invio della paziente dell’ospedale vicino munito di reparto di terapia intensiva.
La redazione giuridica
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