Il risarcimento del danno aquilano, ove la legge non disponga altrimenti, deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”: illegittima la decurtazione del danno per le spese di assistenza personale alla vittima di incidente stradale
La vicenda
L’esponente dichiarava che nel 2008 veniva investita dal veicolo condotto dal convenuto. In primo grado il Tribunale di Monza accolse la sua istanza risarcitoria, ma rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, rappresentato secondo la prospettazione attorea dalle spese che la stessa avrebbe dovuto sostenere per remunerare una persona che provvedesse alla sua assistenza personale, essendo divenuta non più autonoma negli atti di vita quotidiana, a causa dell’invalidità.
La Corte d’appello di Milano, accolse il gravame e liquidò il danno patrimoniale in questione in: (a) 600 euro mensili per il costo dell’assistenza personale di cui la vittima avrebbe avuto bisogno; (b) moltiplicò poi, il suddetto importo per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima; (c) ridusse il risultato del 40%.
La sentenza è stata impugnata da quest’ultima con ricorso dinanzi ai giudici di legittimità.
Con tutti e due i motivi di ricorso la ricorrente lamentava la riduzione del 40% della liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza future.
A sua detta, la decurtazione operata dal Tribunale da un lato violava il principio dell’integrale risarcimento, non coerente con la predetta “inspiegabile riduzione”; dall’altro, era priva di qualsiasi spiegazione.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 17815/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.
In primo luogo ha chiarito che il risarcimento del danno aquilano, ove la legge non disponga altrimenti, è governato dal principio di integralità o di indifferenza che dir si voglia (art. 1223 c.c.). In virtù di detto principio, il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”, come si era soliti ripetere con antica formula.
Ebbene, al principio di integralità può derogarsi solo nei casi previsti dalla legge, il più importante dei quali è rappresentato dal concorso causale della vittima nell’eziogenesi del pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro.
Tuttavia, – continuano gli Ermellini – col principio di riduzione del risarcimento al cospetto del concorso causale della vittima non va confusa l’ipotesi di danno parziale.
Quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilità, la liquidazione di esso deve avvenire in base al c.d. “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali; oppure in base all’entità del pregiudizio, se ha colpito beni immateriali come la salute.
Ma anche il risarcimento di un danno parziale deve essere integrale.
Così ad esempio, a colui che abbia patito, in conseguenza d’un fatto illecito, un’invalidità del 40%, spetterà l’integrale risarcimento dovuto per una invalidità di quel grado. La liquidazione di questo pregiudizio non può avvenire con un risarcimento parziale. È solo l’invalidità che è parziale, ma il risarcimento di una invalidità parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale.
Ebbene a detta della Suprema Corte comunque la si volesse interpretare, la decisione della Corte d’appello non sarebbe sfuggita alle censure ad essa mosse dalla ricorrente, in quanto in teoria, essa poteva interpretarsi in due modi:
(a) Se si fosse ritenuto che la corte d’appello avesse decurtato il danno patrimoniale per spese di assistenza del 40% per tenere conto del fatto che la vittima avesse patito una invalidità permanente del 40%, la sentenza sarebbe stata erronea in punto di diritto e contraria all’art. 1223 c.c.
Infatti una volta accertato che la donna fosse divenuta invalida al 40% e che pertanto, avrebbe avuto bisogno di assistenza personale, il costo di tale assistenza era dovuto per interno e non nella misura ridotta del 40%.
In tal modo – osservano gli Ermellini – non vi è corrispondenza biunivoca tra il grado di invalidità permanente e la misura del risarcimento dovuto a titolo di rifusione delle spese di assistenza.
Il risarcimento integrale
Di una assistenza personale la vittima di lesioni può avere bisogno o meno: ma se il giudice accerti in facto che di essa la vittima abbia bisogno, il relativo onere economico costituisce un danno risarcibile che, in assenza di concorso casuale della vittima, va liquidato per intero, perché per intero dovrà essere sostenuto dal danneggiato;
(b) se, per contro, si fosse ritenuto che la decurtazione del risarcimento operata dalla Corte d’appello fosse avvenuta per ragioni diverse da quelle citate, allora la sentenza impugnata sarebbe ugualmente stata nulla, per mancanza totale di motivazione.
In definitiva, la sentenza è stata cassata e affermato il seguente principio di diritto: “il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”.
La redazione giuridica
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