Invalidità permanente al 25%: danno alla capacità lavorativa, caso limite

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invalidità permanente

Un grado di invalidità permanente pari al 25 per cento costituisce un caso limite, perché è ragionevole ritenere che essa avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa della persona, potendosi tradurre in una lesione (anche) della capacità lavorativa generica

La vicenda

L’esponente dichiarava di essere stato investito mentre era alla guida del suo ciclomotore, allorché si scontrava con l’auto condotta dal convenuto che, improvvisamente, svoltava a sinistra senza azionare l’indicatore di direzione.

In primo grado, il giudice adito condannava quest’ultimo a versare, in favore della vittima, la somma di 70.000 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre a 13.800 euro per invalidità temporanea assoluta, 900 euro per l’invalidità temporanea parziale e 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale; negata, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.

Stesso esito in appello. Ove la sentenza trovava conferma, fatta salva la riduzione del 20% della somma liquidata.

Il ricorso per Cassazione

Il danneggiato lamentava, tuttavia, il mancato riconoscimento del danno da lesione della capacità di lavoro, intesa come perdita di chance.

Ed invero, a causa dell’incidente egli aveva visto «irrimediabilmente compromesso il possibile esercizio di attività lavorativa». Il c.t.u. aveva determinato nella misura del 25 per cento l’invalidità permanente residuata a suo carico a causa dell’incidente, con l’aggiunta che ogni attività lavorativa operaia sarebbe stata per lui usurante.

Si trattava dunque di un’invalidità tale da non poter essere assorbita nel danno biologico.

La corte d’appello avrebbe perciò – a sua detta – omesso di considerare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la perdita di chance integra una lesione del diritto all’integrità del patrimonio, per cui il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere risarcito in via autonoma.

La questione giuridica

La questione controversa è stabilire se, essendo pacifica l’invalidità permanente della vittima di incidente stradale riportata in misura del 25 per cento, possa dedursi in via presuntiva la sussistenza sicura di una qualche diminuzione della capacità di produrre reddito intesa come proiezione futura del danno da perdita della capacità lavorativa in concreto.

Al riguardo la Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 17931/2019) ha ritenuto corretta l’osservazione – operata dalla corte di merito – secondo cui il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in una lesione dell’integrità psico-fisica risarcibile a titolo di danno biologico.

In tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15187/2004 e più di recente ribadita con la sentenza n. 18161/2014.

A tali pronunce il danneggiato, aveva contrapposto un’ulteriore pronuncia (sentenza n. 12211/2015) nella quale si è detto che in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica. 

In questa pronuncia la Suprema Corte ha precisato che «una invalidità nella misura del 25 per cento integra una ipotesi di cd. macroperamente. Tale situazione è fonte di un danno che viene in rilievo sotto il profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l’invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro».

Tale orientamento è stato, di recente, confermato da altre pronunce giurisprudenziali (quali ordinanza n. 26850/2017) nelle quali si è detto che «l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue», danno che può essere liquidato in via equitativa.

La decisione

Ebbene, quest’oggi la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “un grado di invalidità permanente come quella nella specie riportata dal ricorrente, pari appunto al 25 per cento, costituisce, in effetti, un caso limite, perché è ragionevole ritenere che essa avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa della persona (che al momento del sinistro aveva trentadue anni), nel senso che potrebbe tradursi in una lesione anche della capacità lavorativa generica”.

Il ctu aveva concluso nel senso che, per le limitazioni conseguenti alle fratture riportate, qualsiasi attività lavorativa operaria sarebbe stata per lui usurante.

Tuttavia, né all’interno dell’atto introduttivo, né nel ricorso era fatta menzione delle attitudini lavorative della vittima, delle sue condizioni personali e familiari.

Tale vuoto probatorio ha reso infondata la doglianza della parte danneggiata; cosìcché la sentenza di merito è stata confermata in via definitiva.

La redazione giuridica

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