Legittima difesa, non configurabile senza pericolo attuale

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Respinto il ricorso di un uomo accusato di lesioni personali ai danni della ex moglie, che invocava il mancato riconoscimento della legittima difesa in quanto la donna lo aveva colpito per prima

“E’ configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28336/2019 confermando un orientamento consolidato in giurisprudenza.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo, condannato in sede di merito per lesioni personali ai danni della ex moglie. L’imputato, tra gli altri motivi di doglianza, lamentava il mancato riconoscimento della legittima difesa, a fronte della condotta della donna. Quest’ultima, infatti,  lo aveva colpito con un pugno nell’ambito di una “contesa” per il figlio minore. A detta del ricorrente, la ex coniuge lo avrebbe colpito per prima alle spalle, e lui avrebbe reagito per proteggere il bambino, colpendola fortuitamente.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, condividendo quanto già statuito in primo e secondo grado di giudizio, ovvero ritenendo inverosimile che un colpo fortuito potesse avere causato le lesioni diagnosticate (trauma contusivo alla spalla, al braccio e al gomito destro).

Pertanto, non ricorreva una situazione di legittima difesa per l’assenza della necessità di difendersi. La legittima difesa, infatti, non è configurabile laddove “il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa”. L’uomo, secondo i Giudici del Palazzaccio, avrebbe potuto allontanarsi senza reagire. Da li la decisione di respingere il ricorso.

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