È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, se documentata da un certificato medico che si limiti a prescrivere 6 giorni di riposo assoluto, senza precisare il grado di intensità della malattia e la sua attitudine a determinare l’impossibilità di partecipare all’udienza
La vicenda
La Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado a carico dell’imputato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 420 ter c.p.p. in relazione anche all’art. 24 Cost., per aver la corte territoriale immotivatamente respinto l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento proposta dall’unico difensore di fiducia, ledendo in tal modo, il diritto di difesa dell’imputato.
La Quinta Sezione penale della Cassazione (n. 26046/2019) ha respinto il ricorso perché “nel suo complesso infondato”.
Quanto al motivo del legittimo impedimento dedotto dal difensore, i giudici della Suprema Corte hanno condiviso il rigetto della corte d’appello, che aveva ritenuto insussistente l’assoluto impedimento a comparire.
Ed invero, il certificato medico trasmesso alla Corte territoriale, diagnosticava una “lombosciatalgia bilaterale con risentimento deambulatorio limitativo”, prescrivendo sei giorni di riposo assoluto e terapia medica.
Certificato medico e legittimo impedimento
Il certificato medico, dunque, lungi dall’attestare un impedimento assoluto, si era limitato a prescrivere un periodo di riposo, senza precisare il grado di intensità dell’infermità diagnosticata e la sua attitudine a determinare l’assoluta impossibilità di lasciare l’abitazione e di partecipare all’udienza fissata per la discussione, che si sarebbe tenuta tre giorni dopo il rilascio dell’attestazione medica, allorquando le condizioni fisiche potevano essere migliorate anche in virtù della terapia farmacologica prescritta.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l’impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.
In una fattispecie analoga la Suprema Corte (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015) ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputata, la quale aveva addotto di essere affetta da “lombosciatalgia”, evidenziando che tale patologia non costituisce un impedimento assoluto, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati, oltre che non idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ai sensi dell’art. 70 c.p.p.
Nel medesimo senso, la Quinta Sezione Penale della Cassazione (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014) ha affermato che “E’ legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento, non riscontrabili, invece, laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute”.
Il ricorso è stato perciò, respinto con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
La redazione giuridica
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