Nullo l’accordo che priva l’ex coniuge di chiedere emolumenti in sede di divorzio

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accordo di separazione

È nullo, per illiceità della causa, l’accordo raggiunto in sede di separazione che esclude per il futuro, la possibilità per l’ex coniuge di richiedere emolumenti in sede di divorzio

La vicenda

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bologna aveva posto a carico di un ex coniuge, la somma di 200 euro mensili a titolo di assegno divorzile, in favore della ricorrente.

Il giudice di prime cure, ritenuta l’esaustività degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale – consistenti nel versamento di 200 milioni di lire da parte del primo all’ex consorte e al fatto che quest’ultima percepisse una pensione di invalidità, aveva escluso lo stato di bisogno della ricorrente sebbene ella fosse priva di autosufficienza economica.

Al contrario, la corte di merito ha dichiarato la nullità, per illiceità della causa, di tali accordi proprio nella parte in cui escludevano per il futuro, la possibilità per la ricorrente di richiedere emolumenti in sede di divorzio. Cosicché facendo applicazione del criterio assistenziale – così come declinato nella pronuncia n. 11504 del 2017 della Cassazione -, ha riconosciuto a quest’ultima un assegno di 200 Euro mensili, essendo la stessa risultata priva di autosufficienza economica, inidonea al lavoro e affetta da una serie psicopatologie, oltre che priva di una stabile abitazione; senza contare che la pensione di invalidità di cui era precettrice era risultata di ammontare esiguo.

La sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite

In particolare, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Ebbene, i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 22401/2019) hanno confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso del coniuge onerato, perché inammissibile.

La redazione giuridica

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