Professione medica: non sussiste alcun divieto alla doppia specializzazione

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Risarcibile non solo il danno non patrimoniale da reato ma anche quello che deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti ovvero di diritti sanciti come inviolabili dalla CostituzioneIl diritto allo studio rientra tra i diritti che, contribuendo “al pieno sviluppo della personalità umana”, sono meritevoli di tutela quantomeno ai sensi degli artt. 3 e 34 della Costituzione.

TAR Campania n. 01353/2016

Il tema affrontato quest’oggi dal TAR Campania è molto interessante. Oggetto di discussione, la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita della possibilità di arricchimento culturale e professionale, insito nel conseguimento di una ulteriore specializzazione medica, oltre a quella già posseduta.

Il caso:

Un medico specializzando, proponeva ricorso avverso il decreto rettorale che gli aveva negato l’ammissione alla scuola di specializzazione in allergologia e immunologia, per la quale aveva superato le prove di esame, classificandosi al terzo posto della graduatoria. Il diniego era fondato sul possesso da parte del ricorrente medesimo, di altro diploma di specializzazione in ematologia, per cui egli veniva dichiarato decaduto dal corso de quo.

Già in primo grado il TAR adito, aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo il diniego opposto. La stessa pronuncia veniva confermata in Consiglio di Stato. Il ricorrente, tuttavia, insorgeva nuovamente dinanzi al TAR Campania, al fine di ottenere il giusto ristoro per i danni subiti in seguito alla decisione dell’amministrazione soccombente.

«La giurisprudenza del Consiglio di Stato – come giustamente osserva il collegio giudicante – ha puntualmente precisato che il risarcimento ha una funzione sussidiaria rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato, vale a dire che l’interessato può avvalersi degli istituti risarcitori quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell’interesse leso mediante la sola tutela demolitoria e che il risarcimento svolge un ruolo di completamento dei mezzi disponibili per il soddisfacimento dell’interesse. (TAR Piemonte Sentenza 2 maggio 2015, n. 746).

Evidentemente nel caso di specie, l’azione costitutiva (cioè quella conseguita con l’annullamento dell’atto lesivo) non aveva eliminato tutti gli effetti lesivi prodotti dall’illegittima azione amministrativa, residuando un’area di lesione che richiede tutela “ulteriore” (cfr. Corte Cost., n.204/2004): il ricorrente invero non può più conseguire il bene della vita cui aspira, in quanto la tutela di annullamento è giunta alla conclusione del corso di specializzazione e non può avere effetto ripristinatorio».

Sotto l’aspetto, poi, della sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità aquiliana della PA, osservano i giudici campani: «il danno ha sicuramente il carattere dell’ingiustizia, in quanto incide su un interesse rilevante per l’ordinamento, consistente nel diritto allo studio costituzionalmente protetto, ed è stato cagionato da un comportamento contra ius».

Sotto, invece, «il profilo del dolo e della colpa e della mancanza di un errore scusabile, l’elemento soggettivo emerge dallo stesso comportamento della amministrazione, in quanto (…) non vi era nessuna norma sulla quale si era fondata l’azione dell’amministrazione (…). Ciò integra la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che connotano la cd. colpa di apparato. (cfr. da ultimo, Cons. di St., sez. V, 28 settembre 2015, n. 4508). Nel caso di specie, è chiara l’assenza di divieti legali alla doppia specializzazione, e pertanto, non sussiste sussiste alcun tasso di ambiguità, equivocità del canone della condotta amministrativa».

A tal proposito, i giudici amministrativi definivano il danno risarcibile  sotto due species: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Il primo, da quantificarsi nella perdita della borsa di studio e dei relativi contributi previdenziali.

Quanto al secondo, ricordano i giudici amministrativi che oggi «non è solo risarcibile il danno non patrimoniale da reato ma anche quello che deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti ovvero di diritti sanciti come inviolabili dalla Costituzione. Deve, pertanto, ritenersi che il danno rientri in questo ambito, atteso che il diritto allo studio rientra tra i diritti che, contribuendo “al pieno sviluppo della personalità umana”, sono meritevoli di tutela quantomeno ai sensi degli artt. 3 e 34 della Costituzione.

La preclusione allo svolgimento dello stesso deve dunque ritenersi risarcibile sub specie di danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., norma che, alla stregua della interpretazione costituzionalmente orientata di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 26792/2008, ammette il risarcimento del danno non patrimoniale inteso quale “categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovvero della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.

Il danno non patrimoniale, inoltre, non ricorre, automaticamente, in tutti i casi di inadempimento contrattuale e la sua attribuzione non può prescindere da una specifica allegazione, nell’atto introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo” (Cass. civ., sez. III, n. 8724 del 13 aprile 2010)».

«Nel caso di specie, è evidente, (…), che il ricorrente intende conseguire il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale connesso, in particolare, alla perdita della possibilità di arricchimento culturale e professionale, insito nel conseguimento di una ulteriore specializzazione medica, oltre a quella già posseduta.

Non solo. Ma data la natura del danno, e la sua riconducibilità alle voci di danno per lesione di diritto costituzionalmente protetto sub specie di impoverimento culturale e professionale, lo stesso non può che essere presuntivamente dimostrato e non può che essere determinato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.: trattasi, in questo caso, di danno certo, il cui ammontare, tuttavia, non avrebbe potuto essere provato dal ricorrente data la sua intrinseca natura non patrimoniale e la conseguente impossibilità di ancorarlo ad un qualsiasi parametro di natura economica».

Il ricorso così proposto merita accoglimento, accertata l’imputabilità soggettiva, a titolo di colpa, dell’apparato amministrativo procedente, derivante, cioè, dal difettoso funzionamento riconducibile a un comportamento negligente e in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Avv. Sabrina Caporale

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