Indennità di accompagnamento e A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, dep. 09/01/2023, n.273).
Indennità di accompagnamento e procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il Tribunale di Latina, adito in via di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., dall’erede dell’interessato, ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto riconoscimento della prestazione rivendicata, consistente nell’indennità di accompagnamento fino alla data della morte del beneficiario, compensando tra le parti le spese di lite.
Rilevava, che l’INPS non aveva potuto sottoporre a visita il beneficiario perché lo stesso non si presentava in seconda convocazione e decedeva dopo alcuni giorni.
Ed ancora, l’erede del beneficiario, prima di proporre ricorso giudiziale, non aveva presentato l’istanza post mortem di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, comma 8, la quale, pur non costituendo, affermava il Tribunale, condizione di procedibilità, era pur sempre elemento valutabile ai fini dei tempi di evasione della pratica, sicché l’attivazione dell’INPS in corrispondenza con l’udienza di prima comparizione del 13.1.2021, con il riconoscimento poi della prestazione in data 25.2.2021, veniva ritenuta ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
La decisione viene impugnata in Cassazione per violazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art. 445 bis cpc, per essere state compensate le spese di giudizio in assenza dei presupposti necessari costituiti dalla novità della questione trattata, o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il tutto senza che il Giudice di merito avesse esplicitato nella motivazione le ragioni a sostegno della decisione.
La censura non è fondata.
La decisione impugnata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, indica le motivazioni sulla compensazione delle spese e tali motivazioni si fondano sulla valutazione inerente il comportamento anche processuale delle parti.
L’INPS, dopo l’assenza dell’istante alla prima visita chiamata per il 2.8.2019, il Giudice ha rilevato che, rispetto alla seconda convocazione, fissata al 26.9.2019, era stata inoltrata all’ente in data 24.9.2019 comunicazione di impedimento alla presentazione per l’avvenuto ricovero, valorizzando poi il riconoscimento del diritto poco dopo l’introduzione dell’azione giudiziale.
Ad ogni modo, dopo la morte del beneficiario dell’indennità di accompagnamento (10.10.2019), non veniva presentata l’istanza stabilita dal DPR 698/94, la quale, pur non costituendo requisito di proponibilità della domanda, poteva essere considerata meroo elemento di ritardo nell’evasione della pratica imputabile agli eredi.
Tali elementi escludono la colpevolezza dell’INPS rispetto al fatto che la visita non fosse stata svolta in quel frangente temporale, cui poi è seguita a breve distanza (il 10.10 successivo) la morte dell’istante.
Ciò posto, venendo alla compensazione delle spese di giudizio, le stesse sono escluse nel caso in cui vi siano valutazioni che siano “illogiche o erronee” (Euro 11222/2016), che facciano riferimento ad una “natura processuale della pronuncia” (C 16037/2014), al carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite o all’esiguità della pretesa creditoria (Euro 11301/2015), ad un “imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito” (Euro 1521/2016), alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte” (Euro 21083/2015).
Tale inidoneità non può essere ravvisata nella valorizzazione del comportamento delle parti che, per le particolari evenienze del caso concreto, identifichi, da un lato, l’assenza di una manifestamente colpevole inerzia del debitore e, dall’altro, un comportamento della parte creditrice che abbia omesso di porre in atto specifici mezzi finalizzati alla definizione ante litem del contenzioso e che finiscono per incidere sui modi e sui tempi per l’evasione della posizione venutasi a creare e quindi inevitabilmente ad interferire con la causazione della lite.
La Corte territoriale ha giustamente evidenziato che un diverso comportamento del titolare del diritto, secondo modalità espressamente previste dall’ordinamento, avrebbe potuto evitare il contenzioso o incidere sensibilmente sui suoi tempi.
Può quindi affermarsi che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio, l’avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall’ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa.
La Suprema Corte rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
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