Ulcere da decubito infettate e mal curate (Tribunale Bari, Sez. III, Ordinanza 26/4/2023)

Inammissibilità del procedimento di ATP per ulcere da decubito infettate e mal curate della paziente ricoverata in RSA.

La Ordinanza qui a commento riguarda la sollevata eccezione di inammissibilità dell’ATP intesa come anticipazione istruttoria della C.T.U.

Preliminarmente vengono rammentati gli oneri probatori delle parti coinvolte in una vicenda di responsabilità sanitaria.

Il paziente deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale qualificato) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provare che l’inadempimento costituisca causa o concausa del danno.

Ciò significa che il paziente che si reputa danneggiato deve dedurre l’esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente, cioè idonea alla produzione del danno. Quando l’onere dell’attore è stato adempiuto, scatterà l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Tale è l’indirizzo tracciato dalla celeberrima decisione SS.UU. 577/2008.

Il successivo lavorìo giurisprudenziale è approdato a ritenere che sia anche onere del danneggiato non solo allegare l’inadempimento qualificato, ma anche provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (materiale) fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere del sanitario/struttura provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

Ebbene, i ricorrenti hanno allegato che  “la paziente affetta da un quadro patologico cronico, compensato con terapia medica e affidata dal 2.07.2021 all’assistenza riabilitativa presso la RSSA convenuta per il recupero funzionale di problematiche osteo-articolari, sviluppava delle ulcere da decubito, nel periodo dal 2.07.2021 al 21.10.2021, che non venivano curate e si infettavano (Klebsiella pneumoiae).”

Le suddette ulcere da decubito non risultano menzionate nella cartella clinica della RSA, e dunque è probabile che non siano mai state trattate adeguatamente, cronicizzandosi e determinando una sepsi di lieve entità, a cui l‘organismo ha risposto con un processo flogistico di immunità tessutale. Tale processo flogistico avrebbe fortemente debilitato la cenestesi, in maniera lenta, ma continua e progressiva, portando la paziente all’exitus.

Pacifico l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sui ricorrenti, il Giudice sottolinea che dai lavori preparatori all’introduzione dell’Accertamento Tecnico Preventivo emerge il maggior favor del legislatore per l’anticipazione istruttoria della C.T.U. i cui esiti in concreto possono favorire l’auspicato effetto deflattivo, giacché le parti, sulla scorta delle valutazioni dei Consulenti, possono assumere decisioni concrete riguardo l’opportunità di instaurare il successivo giudizio, o definire la controversia con accordi transattivi.

Ciò significa che eventuali questioni inerenti la fondatezza della pretesa, potranno e dovranno essere affrontate nel successivo giudizio che avrà luogo in caso di esito infausto del tentativo di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. e nel quale, ove occorra, potranno disporsi accertamenti supplementari ed assumersi ulteriori mezzi di prova, previa eventuale valutazione delle eccezioni processuali e di merito sollevate dalle parti.

Il procedimento per ATP è ammissibile non solo nei casi in cui si controverta esclusivamente sul quantum, ma anche a fronte di contestazioni inerenti la responsabilità (Tribunale Venezia, 16/07/2018; Tribunale Palermo, 14/08/2019, Tribunale Novara, 17/09/2020).

Il Giudice, pertanto, rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità e dispone l’inizio delle operazioni peritali.

Avv. Emanuela Foligno

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