Asportazione ernia discale e consenso informato

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Asportazione ernia discale e inadeguato consenso informato

Asportazione ernia discale asportata e violazione dell’obbligo informativo (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).

La violazione dell’obbligo informativo, e conseguente lesione del diritto di autodeterminazione, in un caso di intervento chirurgico per asportazione ernia discale.

La paziente lamenta errata esecuzione dell’intervento chirurgico di asportazione ernia discale, nonché lesione del diritto all’autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l’aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa.

Entrambi i Giudici di merito respingevano l’addebito di responsabilità in capo All’Azienda Ospedaliera in quanto la complicanza post operatoria verificatasi, come evidenziato dai CTU, risultava del tutto eccezionale e improbabile. Invece, la domanda risarcitoria inerente la violazione del diritto di autodeterminazione per omesso consenso informato, veniva ritenuta fondata e su questo aspetto la Struttura impugna la decisione in Cassazione.

Risulta provato –sottolinea la Cassazione- che i Sanitari non avevano correttamente adempiuto al dovere di informazione. Al riguardo viene ribadito che «il consenso del paziente, oltre che informato, dev’essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), dall’altro, esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito» (Cass. n. 20984/2012; Cass. n. 26827/2017; Cass. n. 7248/2018; Cass. n. 16336/2018; Cass. n. 3992/2019).

Inoltre, il Collegio specifica che il fatto costitutivo in parola richiede la presenza dei seguenti elementi:

«a) la condotta lesiva (ovvero l’omissione o l’incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all’atto terapeutico);

b) l’evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all’autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985/2019), legato al primo da nesso di causalità materiale;

c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., dall’evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa».

Ciò significa che la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all’evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all’evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all’autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte respinge il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello di Trento che ha riconosciuto fondata la richiesta risarcitoria inerente la incompleta informazione anche sulle possibili complicanze dell’intervento pur correttamente eseguito.

Avv. Emanuela Foligno

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