Risarcimento e valutazione probabilistica sulla durata della vita (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2022, n. 32918)

Risarcimento: nella liquidazione bisogna tenere in considerazione la durata effettiva della vita e la causa di morte.  

La decisione a commento pone in essere un importante distinguo tra :

  1. Decesso per causa non ricollegabile alla menomazione provocata dall’illecito
  2. Decesso per causa ricollegabile all’illecito

La Suprema Corte precisa che “Il principio secondo il quale l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis vada parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell’illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata”.

La interessante decisione trae origine da un caso di infezione per HCV contratta da emotrasfusione che cagionava un epatocarcinoma e il successivo decesso del paziente. Il Ministero della Salute veniva condannato in secondo grado al risarcimento dei danni subiti dagli eredi del paziente deceduto.

Nello specifico, la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla Regione Campania, rigettava la domanda e condannava il Ministero al di risarcimento dei danni.

Il Ministero ricorre in Cassazione lamentando che i Giudici di Appello, nel determinare il danno non patrimoniale, avrebbero dovuto detrarre da tale somma quella che la vittima avrebbe percepito nel periodo di vita stimato in più, non limitandosi quindi a detrarre quella percepita fino all’epoca del decesso, ma anche quella ulteriore che avrebbe percepito sino all’epoca di stimata vita media, cioè i ratei futuri non ancora percepiti.

La Suprema Corte ribadisce che “ l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto  (v. Cass., 29/12/2021, n. 41933; Cass., 26/5/2016, n. 10897; Cass., 18/1/2016, n. 679), si applica invero, come nell’impugnata sentenza posto correttamente in rilevo, solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, e non anche allorquando come nella specie la morte sia stata viceversa direttamente cagionata dall’illecito, essendo la persona deceduta proprio in conseguenza della patologia contratta all’esito della subita trasfusione con sangue infetto, e non già per cause da essa indipendenti.”

Nel caso in esame è da applicarsi il principio in base al quale la menomazione non reversibile dell’integrità della persona (idonea, cioè, ad incidere stabilmente e continuativamente sull’esplicazione della personalità lungo il presumibile arco della vita futura del soggetto che la patisce) presuppone che la persona sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo e, presentandosi con i connotati del danno permanente, deve essere risarcita con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica (v. Cass., 11/7/2003, n. 10942; Cass., 25/2/2002, n. 2741; Cass., 7/4/1998, n. 3561; Cass., 2/3/1995, n. 2450).

Ebbene, tale principioè stato correttamente applicato dai Giudici di appello avendo affermato non essere nel caso applicabile il principio in tema di “risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi” secondo cui qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis, in quanto la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l’incidenza negativa da questa arrecata.

La liquidazione del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis, in luogo della relativa valutazione probabilistica, non è nella specie possibile in quanto la morte del paziente è stata attribuita (ed in misura assolutamente preponderante) dallo stesso CTU all’epatocarcinoma a sua volta cagionato dalla patologia epatica derivata dalla trasfusione.

Conseguentemente, i Giudici di Appello hanno correttamente eliminato la decurtazione riguardo a tale titolo apportata dal primo Giudice.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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