Personalizzazione del danno biologico e valori per la base di calcolo (Tribunale Milano, sentenza n. 7671 pubbl. 5 ottobre 2022 – Giudice Dott. Spera)

Personalizzazione del danno biologico e relativi limiti in questa impeccabile decisione del Tribunale di Milano.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale in cui al danneggiato viene accertato un danno biologico permanente del 22%, oltre a maggiore affaticamento lavorativo specifico per l’attività di operaio edile.

Il Tribunale rammenta le componenti del danno non patrimoniale, richiamando anche la celeberrima decisione della Cassazione 7513/2018, i principi dell’Osservatorio milanese e le disposizioni degli artt. 138 e 139 C.d.A.

In punto di liquidazione, viene riconosciuto il danno dinamico relazionale e il danno da sofferenza interiore, maggiorato di circa il 30%. Complessivamente viene liquidato l’importo di euro 4.320,00 a titolo di danno dinamico-relazionale ed euro 2.100,00 a titolo di sofferenza soggettiva.

Per quanto concerne il maggiore affaticamento dell’attività specifica di operaio edile (carpentiere), il Tribunale procede alla personalizzazione del danno biologico.

Sul punto viene evidenziato che: “a differenza di quanto esposto innanzi sulla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva correlata al danno biologico standard, quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad “aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima”.

Ciò posto, il Tribunale affronta la problematica della base di calcolo della personalizzazione, rilevandone alcune criticità.

Secondo la Suprema Corte: “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all’art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cassazione n. 25164/2020; in senso conforme Cassazione n. 15733/2022 e Cassazione n. 15924/2022).

In primo luogo, viene osservato che quando si fa “riferimento al valore massimo del 30% previsto per la personalizzazione del danno non patrimoniale dall’art.138 del CdA”, pare non tenersi conto del fatto che tale norma non sarebbe: “ancora applicabile, neppure in parte”, atteso che: “ai sensi dell’art. 1, comma 18 della L. n. 124/2017 c.d. “Legge Concorrenza”, la disciplina novellata dell’art. 138 citato “si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica” (ai sensi del comma 1 del novellato art. 138)”.

Di conseguenza: “ai fini della personalizzazione del danno, deve farsi riferimento (salvi i casi di cogente applicazione del citato art. 139 Codice assicurazioni) ai soli criteri indicati nell’ultima colonna della Tabella milanese, che prevede un possibile aumento nel range dal 50% al 25% di quanto liquidato complessivamente a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e di danno da sofferenza”.

Ed ancora, il Tribunale osserva che nel richiamare l’art. 138, terzo comma, la Suprema Corte: “motiva l’aumento del valore liquidato ai fini della personalizzazione sulla base del solo danno dinamico-relazionale”. Tuttavia, il terzo comma dispone: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.

Ma: “la tabella dei valori del secondo comma dell’art. 138 comprende anche la componente del danno morale di cui alla lett. e) del medesimo comma, che incrementa il valore base del danno biologico nella componente dinamico-relazionale in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori”.

Pertanto, la autonomia ontologica tra le due componenti del danno non patrimoniale, non comporta una separata valutazione/liquidazione dell’aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione.

La personalizzazione dovrà quindi avvenire in maniera unitaria: “tenendo congiuntamente conto sia dell’aspetto dinamico-relazionale, sia della correlata maggiore sofferenza soggettiva interiore”.

Avv. Emanuela Foligno

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