Incidente con un animale selvatico, di chi è la responsabilità?

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Nei casi di incidente di un veicolo in transito con un animale selvatico, la responsabilità è della Regione. La Suprema Corte, infatti, con due sentenze gemelle depositate il 12/12/2023 (n.34654 e n.34675) consolida il principio di responsabilità in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 2052 c.c., per i danni causati dalla fauna selvatica.

Entrambe le vicende vedono coinvolta la Regione Marche.

Nella prima la Regione è chiamata a rispondere dei danni subiti da un automobilista causati dallo scontro con un capriolo che sbucava improvvisamente sulla strada.

Il Giudice di Pace di Camerino accoglieva la domanda dell’automobilista. La Regione Marche proponeva appello e il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda del danneggiato condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Nel seconda delle due vicende la Regione Marche è chiamata a rispondere dei danni derivanti dallo scontro con un cinghiale.

Il Giudice di Pace di Macerata accoglieva la domanda dell’automobilista. La Regione Marche proponeva appello e il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda dell’automobilista condannandolo alle spese dei due gradi di giudizio.

Entrambe le vicende arrivano, pertanto, in Cassazione chiamata a stabilire se la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. si applichi ai danni causati dalla fauna selvatica.

La risposta è affermativa.

La Regione risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Che la Regione debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è già stato affermato da numerose decisioni, tra le quali Cass. n. 7969 del 20/04/2020; Cass. n. 8384 del 29/04/2020; Cass. n. 8385 del 29/04/2020; Cass. n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, Cass. n. 13848 del 6/07/2020; Cass. n. 20997 del 2/10/2020; Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 18085 del 31/08/2020; Cass. n. 18087 del 31/08/2020; Cass. n. 19101 del 15/09/2020; Cass. n. 25466 del 12/11/2020; Cass. n. 3023 del 9/02/2021.

La Regione ha potere sul singolo animale selvatico

Alle Regioni la legge attribuisce il potere di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, comma 3): ed è principio granitico del diritto civile che l’attribuzione di qualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità.

La Suprema Corte, attraverso un interessante focus, osserva che non è esatto affermare che le Regioni non abbiano potere sul singolo animale selvatico.

In primo luogo perché stabilire, ad esempio, dove allocare la fauna o se ridurne il numero costituiscono forme di “potere sul singolo animale selvatico”, per l’ovvia ragione che il più contiene il meno.

In secondo luogo perché l’art. 2052 c.c. subordina la speciale responsabilità ivi prevista alla proprietà dell’animale, non al “potere” su di esso: prova ne sia che tale responsabilità sorge anche quando l’animale sia “smarrito o fuggito”, e dunque anche quando il proprietario non ha più alcun controllo su esso.

L’interpretazione dell’art. 2052 c.c.

Ebbene, l’interpretazione restrittiva dell’art. 2052 c.c. fu affermata per la prima volta trent’anni fa (1996), in un caso che riguardava danni alle colture causati da anatre selvatiche provenienti da una riserva di caccia (Cass. n. 2192 del 15/03/1996). Quell’interpretazione sorse in un contesto storico ed economico nel quale erano ancora di là da venire la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, le pesanti interferenze di questa con la circolazione stradale, il costante pericolo da essa provocato alla incolumità ed alla vita stessa delle persone.

Nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni trentotto ore. Pertanto, anche ad ammettere che la lettera dell’art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua, proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse.

Conclusivamente, entrambe le sentenze vengono cassate con rinvio.

Le osservazioni dell’Avvocato Foligno

Le due sentenze gemelle, oltre a fornire un interessante rassegna storica sulla applicabilità dell’art. 2052 c.c., affrontano altra questione interessante e rilevante inerente il giudicato interno e la qualificazione giuridica della domanda.

In primo grado le due cause, qui analizzate, venivano decise ai sensi dell’art. 2043 c.c. e nulla statuivano riguardo la responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 2052 c.c., che veniva invocata in secondo grado.

Ebbene, stabilire se la domanda proposta debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica della domanda. La qualificazione giuridica della domanda, infatti, resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito.

Lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma è questionedi individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, ovverosia: il Giudice deve applicare le norme di legge anche se non siano indicate dalla parte interessata.

Pertanto, la Cassazione esprime il seguente obiter dictum: “deve affermarsi il principio per cui lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall’art., 2043 c.c. o dall’art. 2052 c.c., quando su essa sia mancata in primo grado una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello”.

Ciò significa (con riferimento alle due vicende processuali esaminate), che sia errata in punto di diritto l’affermazione dei Giudici di Appello, nella parte in cui sostengono che “nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.”

La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale (Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 4373 del 07/03/2016; Cass. n. 200 del 09/01/2002; Cass. n. 5783 del 27/06/1997; Cass. n. 2717 del 19/04/1983; Cass. n. 778 del 05/02/1979; Cass. n. 2615 del 09/12/1970; Cass. n. 1356 del 08/09/1970; Cass. n. 2875 del 28/07/1969).

Avv. Emanuela Foligno

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