Revoca del mandato e penale eccessiva, clausola vessatoria tra avvocato e cliente

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La Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della clausola vessatoria nei contratti tra professionista e consumatore, chiarendo quando una penale prevista in caso di recesso anticipato può ritenersi nulla per squilibrio contrattuale (Corte di Cassazione, II civile, Ordinanza 8 giugno 2025, n. 15271).

I fatti

Una donna, vedova di un paziente deceduto per presunto errore medico, si rivolge a un avvocato per ottenere il risarcimento del danno da parte dell’Ospedale S. Eugenio di Roma, della ASL RM C e della Casa di Cura S. Anna di Pomezia. Viene conferito un mandato legale, e tra le parti viene sottoscritto un contratto di patrocinio, che include una clausola penale: in caso di recesso anticipato, la cliente avrebbe dovuto versare il 25% dell’importo richiesto in giudizio (ossia 125.000 euro su 500.000) a titolo di penale.

Prima ancora che fosse avviato formalmente il giudizio, la donna revoca il mandato e affida l’incarico a un altro avvocato, dopo che il primo legale aveva svolto numerose attività: predisposto il pagamento di marche da bollo e diritti per il rilascio delle copie del fascicolo penale che è stato correttamente ritirato dal legale “uscente” che aveva anche studiato tutti gli atti del procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione), nonché ricercato e acquisito copia di tutte le cartelle cliniche dell’ospedale S. Eugenio di Roma e della CDC S. Anna di Pomezia e provveduto alla nomina di un CTP, ad aver messo in mora le due strutture ospedaliere interessate dalla vicenda, alla lettura e studio della bozza di perizia e oltre ad aver collaborato con il CTP alla stesura finale della stessa.

La vicenda giudiziaria

A seguito del recesso, il primo legale ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Velletri per il pagamento della penale pattuita in ipotesi di recesso dal contratto di patrocinio (pari a 129.226 euro). La cliente si oppone al decreto ingiuntivo, lamentando la “eccessività della clausola penale di cui viene chiesta la riduzione”.

Il Tribunale di Velletri accoglie parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo, riducendo l’ammontare della penale perché eccessiva e condanna la donna al pagamento della minor somma di 17.075 euro a titolo di compenso per le prestazioni stragiudiziali e giudiziali rese dal precedente legale, oltre oneri e accessori.

Il ricorso della donna e ricorso incidentale dell’avvocato

Avverso questa ordinanza la soccombente propone ricorso in Cassazione, cui segue quello incidentale del legale, che accoglie parzialmente.

Ricorso principale. Secondo la tesi della donna il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la clausola penale per l’ipotesi di revoca dell’incarico al legale, nonostante la sua natura vessatoria ex art. 33 del codice consumo e, in ogni caso, per aver considerato rilevante che nel suddetto contratto la clausola in parola fosse stata particolarmente evidenziata mediante sottolineatura, a differenza delle restanti pattuizioni e fosse stata sottoscritta separatamente e distintamente.

Critica, altresì, la liquidazione equitativa della clausola e il relativo calcolo effettuato dal Giudice.

Ricorso incidentale del legale. Critica la riduzione dell’importo dovuto a titolo di penale sebbene l’art. 1384 cc ne preveda la riduzione equitativa soltanto se l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte, ovvero se l’ammontare risulti manifestamente eccessivo, ma pur sempre avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Sostiene la violazione della “gerarchia” dei criteri di liquidazione indicata dal legislatore, non essendo state considerati gli accordi delle parti, bensì solo in subordine le tariffe professionali.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato. La Cassazione considera la qualità di “consumatore” della soccombente e sostiene l’irrilevanza del rapporto di natura di “collaborazione” pattuito inter partes.

La clausola penale nel contratto di patrocinio

Riguardo la fortemente contestata clausola penale, nel contratto di patrocinio era stabilito dalle parti un compenso pari al 25 % del valore della domanda così come determinato in 500.000 euro. L’obbligo del pagamento di detto importo sarebbe insorto soltanto in caso di esito positivo della causa o in ipotesi di recesso. Con l’applicazione della suddetta clausola, la donna avrebbe dovuto corrispondere il medesimo importo, a prescindere da quali prestazioni fossero state già rese; laddove nessuna corrispondente prestazione era prevista a carico del professionista.

La clausola vessatoria

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In particolare, per la lettera f) dell’art. 33, CdC si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, nella specie la cliente, il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale d’importo manifestamente eccessivo. Questo significa che la validità delle clausole riconosciute come vessatorie è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dal Codice Civile, ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista.

Ciò detto, per non essere considerata vessatoria la clausola deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità.

Potere negoziale contrattuale e clausola vessatoria

In altri termini, ciò che rileva è che il consumatore abbia effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non soltanto formale, ma sostanziale, avendo avuto la possibilità di discutere, chiarirne il contenuto e modificarlo, non risultando sufficiente che la clausola sia stata letta o comunque conosciuta perché trascritta con un carattere evidenziato (in tal senso viene citata Sez. 6 – 2, n. 497 del 14/01/2021, che dà continuità all’indirizzo già in precedenza espresso).

Il Tribunale di Velletri non si è confrontato con questi principi poiché ha omesso sia l’analisi della clausola, sia l’accertamento della sua effettiva contrattazione.

Ragionando in tal senso, viene ritenuto fondato anche il secondo motivo di ricorso incidentale del legale.

Conseguentemente, i due ricorsi vengono accolti e l’ordinanza cassata con rinvio al Tribunale di Velletri per riesame della posizione.

Avv. Emanuela Foligno

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