La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la “pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del dirigente, la quale deve essere altrimenti corrisposta nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva. La domanda di perdita di chance non è stata avanzata dal lavoratore (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 9 giugno 2025, n. 15298).
I fatti
La Sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto ha accertato che il dipendente del Comune di Orbetello, inquadrato nella categoria D, aveva svolto mansioni superiori di dirigente della polizia municipale dal 2/7/2008 al 1° novembre 2016. Quindi ha condannato il Comune al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2/3/2011 al 1° novembre 2016, all’accantonamento della quota di TFR relativa alla differenza di trattamento economico dovuta per le mansioni superiori da luglio 2008 a novembre 2016, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
La condanna al pagamento è stata comminata per la somma di 108.671,62 euro a titolo di differenze di retribuzione e di 7.517,80 euro a titolo di differenze di TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, riconoscendo non solo le componenti fisse della retribuzione di posizione e di risultato, ma anche una determinata misura delle componenti variabili di entrambe le voci.
Respinto il ricorso in appello del Comune
La Corte di Appello di Firenze respinge il gravame proposto dal Comune, rilevando il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva n. 147/2020 del Tribunale di Grosseto, ha applicato il principio secondo cui l’attribuzione delle mansioni dirigenziali con la pienezza delle relative funzioni e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate comporta, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, dovendo essere ricompresi nelle differenze retributive anche gli elementi accessori, e dunque sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato.
Da un confronto con le retribuzioni medie degli altri dirigenti formalmente riconosciuti come tali dal Comune di Orbetello e della qualificazione del ricorrente come dirigente nella delibera n. 145/2013 e nel decreto n. 1/2014, ha ritenuto dimostrati i presupposti per la quantificazione delle differenze di retribuzione nella misura indicata dalla sentenza impugnata. In ordine alla retribuzione di risultato, ha ritenuto dimostrato che il ricorrente, quanto era stato sottoposto in modo costante alle medesime verifiche periodiche degli altri dirigenti comunali, e che si era distinto per capacità e tempestività nel rispettare le direttive della Giunta e degli Assessori e nel realizzare i progetti a lui assegnati.
Il giudizio della Cassazione
Il Comune lamenta alla S.C. che la posizione dirigenziale ricoperta dal ricorrente non era prevista dalla dotazione organica e non era mai stata oggetto di pesatura, né di valutazione degli obiettivi. Addebita alla Corte di appello di avere direttamente operato la pesatura dell’Incarico e la valutazione degli obiettivi; precisa che le valutazioni positive sulla prestazione del lavoratore erano state effettuate in ragione della titolarità di una posizione organizzativa, e non di una posizione dirigenziale. Deduce che il lavoratore in questione avrebbe al più potuto invocare una tutela risarcitoria per perdita di chance.
Dalla sentenza impugnata risulta che la sentenza non definitiva n. 147/2020 del Tribunale di Grosseto, passata in giudicato, ha accertato che il lavoratore aveva svolto mansioni superiori di dirigente della polizia municipale dal 2/7/2008 al 1 novembre 2016 ed ha condannato il Comune di Orbetello al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2/3/2011 al 1 novembre 2016, all’accantonamento della quota di TFR relativa alla differenza di trattamento economico dovuta per le mansioni superiori da luglio 2008 a novembre 2016, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
Il Comune, in sostanza, non esclude che al lavoratore spettassero la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato anche nella parte variabile, ma prospetta l’erroneità della “pesatura empirica” effettuata dal Giudice di appello sostenendo che tali voci potessero essere al più corrisposte nella misura minima indicata dai contratti collettivi.
Il controricorso sottolinea che non risulta considerata la corrispondenza dell’importo dovuto a titolo di differenze retributive (quantificate in Euro 74.349,80) tra le ipotesi formulate dal CTU nel caso di riconoscimento delle sole componenti fisse della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, di riconoscimento delle componenti tabellari incrementati dalla retribuzione di posizione e di risultato nella misura minima indicata dai contratti collettivi come interpretati dall’ARAN.
Tutti le censure indicate sono fondate.
Domanda risarcitoria per il danno da perdita di chance
Dalla sentenza impugnata risulta il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 147/2020 del Tribunale di Grosseto (che aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali di dirigente della polizia municipale dal 2/7/2008 al 1 novembre 2016 e condannato il Comune di Orbetello al pagamento delle differenze di retribuzione dal 2/3/2011 al 1 novembre 2016, all’accantonamento della quota di TFR relativa alla differenza di trattamento economico dovuta per le mansioni superiori da luglio 2008 a novembre 2016, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto).
Tale decisione è divenuta definitiva e non riguarda una domanda risarcitoria per il danno da perdita di chance, la Corte di secondo grado era tenuta alla liquidazione delle suddette differenze retributive.
La retribuzione di posizione costituisce un elemento del trattamento economico accessorio dei dirigenti “composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla suddetta graduazione delle funzioni. La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la “pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del dirigente, la quale deve essere altrimenti corrisposta nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva” (Cass. n. 10613/2023).
La pesatura degli incarichi
Si è inoltre chiarito che la violazione dell’obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non legittima il dirigente a chiedere l’adempimento di tale obbligo, ma a domandare giudizialmente il risarcimento del danno da perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento (Cass. n. 7110/2023).
Calando il tutto al caso concreto, considerata la mancata adozione di un provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell’Amministrazione e del conferimento di obiettivi dirigenziali, e non risultando dalla sentenza impugnata la proposizione di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, al lavoratore era pertanto dovuta la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato nella misura minima indicata dai contratti collettivi, come riconosciuto anche dal Comune.
La perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione è suscettibile di liquidazione equitativa
Al riguardo la S.C. chiarisce che:
“Pacifico che l’attribuzione degli obiettivi è presupposto normativo e contrattuale, la perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione è suscettibile di liquidazione equitativa solo se il dipendente allega l’esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale”.
I giudici hanno quindi escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell’espletamento di funzioni superiori. In difetto della possibilità di essere valutati sotto il profilo del risultato, sussisterebbe, in astratto, il diritto al risarcimento del danno, ma, in tale caso, la domanda risarcitoria deve essere prospettata quale conseguenza dell’asserito inadempimento, da parte dell’Ente, dell’obbligo di proporre gli obiettivi al dirigente, al fine di consentire a quest’ultimo di verificarne la congruità rispetto al servizio.
Anche in tali casi si apre la strada al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo e la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza, riconoscendosi il danno in parola solo quando la “chance” perduta ha la certezza o l’elevata probabilità di avveramento.
Assenza di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance
La Corte di appello non si è attenuta a tali principi laddove ha liquidato (in assenza di specifica domanda di perdita di chance) anche la parte variabile della retribuzione di posizione, quantificandola sulla base della media delle retribuzioni degli altri dirigenti del Comune, e ha riconosciuto la parte variabile della retribuzione di risultato in mancanza di attribuzione degli obiettivi annuali ed in assenza di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
La Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna il Comune al pagamento, in favore della somma di 74.349,80 euro a titolo di differenze di retribuzione e di 7517,80 euro a titolo di differenze di TFR.
Avv. Emanuela Foligno





