La quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa non può basarsi su una semplice percentuale di invalidità. Il caso riguardava l’infortunio su un autobus di un passeggero che, a seguito di una brusca frenata dell’autobus, aveva subito la frattura dello scafoide e richiesto il risarcimento del danno da lucro cessante. È stato chiarito che la capacità lavorativa è soggettiva e deve essere valutata concretamente in base alla diminuzione effettiva del reddito, evitando automatismi privi di scientificità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 agosto 2025, n. 22584).
I fatti di causa
Il danneggiato subisce una frattura dello scafoide a causa d’una brusca frenata dell’autobus di servizio pubblico sul quale viaggiava (la frenata lo spingeva in avanti facendolo cadere sul pavimento e procurando l’infortunio sull’autobus).
Cita a giudizio la società proprietaria del mezzo, e il conducente di questo chiedendone la condanna al risarcimento del danno, tuttavia il Tribunale di Bari rigetta la domanda per mancanza prova del nesso di causa tra il sinistro e l’infortunio. Con decisione n. 890/2016 la Corte di Bari, invece, condanna proprietaria e conducente dell’autobus in solido al risarcimento…





