Durante una partita di calcio a Assoro, un ragazzo muore folgorato mentre recuperava il pallone uscito dal campo appoggiandosi a un palo dell’illuminazione. La famiglia ha citato il Comune, ritenendolo responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. La Corte d’appello ha confermato il risarcimento: il lampione non era sicuro né recintato e la responsabilità civile del custode sussiste indipendentemente dalla condotta dei dipendenti comunali o dalla pericolosità attuale della cosa.
La vicenda
Nel corso di una partita di pallone, nel recuperare il pallone uscito dal campo, un ragazzo muore folgorato perché si appoggia a un palo dell’illuminazione.
I familiari della vittima ritengono responsabile il Comune di Assoro ai sensi dell’art. 2051 c.c. e citano l’Ente a giudizio.
La procura della Repubblica di Nicosia avviava un’indagine per omicidio colposo da folgorazione, che aveva condotto alla celebrazione di tre procedimenti penali: uno nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Assoro, un secondo nei confronti del direttore dei lavori titolare della ditta esecutrice dell’impianto di illuminazione che serviva il piazzale ed un terzo nei confronti della ditta con cui il Comune aveva stipulato una convenzione per la manutenzione degli impianti di illuminazione siti sul territorio comunale. I primi due procedimenti si concludevano con pronuncia assolutoria, mentre il terzo si concludeva con una condanna per omicidio colposo. La Corte d’appello conferma anche la sentenza penale.
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 301/2013, dichiarava l’inammissibilità della domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Caltanissetta riformava in toto il primo grado e condannava il Comune di Assoro al risarcimento del danno in favore dei congiunti del ragazzo.
L’intervento della Corte di Cassazione
Il Comune sostiene l’erroneità dei Giudici di appello per non aver considerato che il giudicato di assoluzione del Comune e dei suoi organi, avrebbe effetto preclusivo nel giudizio civile quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto. Sostiene anche che sarebbe coperta da giudicato esterno la insussistente violazione della normativa.
Tutte le censure vengono respinte.
La colpa dei singoli dipendenti del Comune è irrilevante ai fini del titolo di responsabilità di quest’ultimo, la quale è pressoché obiettiva e prescinde dalle condotte negligenti di chicchessia.
La S.C. ribadisce che in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua Responsabilità civile, considerata la diversità dell’accertamento dell’elemento della colpa e del nesso di causalità materiale.
Il Comune non può dolersi del diverso approdo cui è pervenuta la sentenza penale, non ravvisandosi alcuna interferenza tra il giudizio penale e quello civile, in quanto i Giudici di appello hanno chiarito che l’accertamento del reato è stato operato sulla scorta di un criterio valutativo delle risultanze probatorie più restrittivo rispetto a quello cui è tenuto ad attenersi il Giudice civile.
La differenza tra processo penale e civile
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato e, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile. Ebbene nel caso di specie, nel processo penale il Comune, citato come responsabile civile, era chiamato a rispondere del fatto penalmente illecito contestato al funzionario dell’Ufficio Tecnico, mentre nel processo civile il Comune è stato chiamato a rispondere per il fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di proprietà comunale.
Come più volte ricordato, quando si discorre di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. è del tutto irrilevante la dimostrazione dell’assenza di colpa del custode. Ciò che richiede la norma è la dimostrazione positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato). Per tali ragioni, non si è formato alcun giudicato penale rilevante direttamente nel giudizio di responsabilità per danni da cose in custodia.
Il nesso causale
Invece, sul dedotto mancato accertamento di assenza di omissioni da parte del Comune, di cui al giudicato penale, la Corte sottolinea che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Nel caso di specie risulta provato che il ragazzo sia morto per folgorazione e che i lampioni non erano in sicurezza o recintati.
I Giudici di appello hanno adeguatamente motivato sul punto e hanno ritenuto provato il nesso causale tra l’evento morte e le condizioni fatiscenti dell’impianto di illuminazione che ha provocato la folgorazione.
Avv. Emanuela Foligno





